La continuità iscrittiva. La circolare esamina alcune situazioni particolari (riscatto, trasferimento posizione, pensionamento di vecchiaia) per spiegarne le conseguenze, derivanti dal principio cosiddetto della «continuità iscrittiva». Diversamente da quanto accade nel settore privato, dove i contributi e il trattamento di fine rapporto (tfr) sono materialmente accantonati da datore di lavoro e lavoratori presso i fondi pensione, nel settore pubblico l'accantonamento delle somme (e la loro rivalutazione) avviene figurativamente (virtualmente). Infatti, l'Inpdap conteggia questi importi, pur in assenza di reale disponibilità finanziaria, e li materializza, erogandoli al fondo pensione, solo in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro che determini anche la cessazione definitiva del rapporto previdenziale. È questo il principio della «continuità iscrittiva»: quando, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore continua ad essere iscritto all'Inpdap (perché si impiega con un'altra pa, per esempio), è esclusa la liquidazione delle somme (tfr e rivalutazioni) al fondo pensione. Quest'ultimo, di conseguenza, non è messo nelle possibilità di erogare la «piena» prestazione (rendita) al lavoratore.
Pensione di vecchiaia. Uno degli effetti della continuità iscrittiva è l'indiretta applicazione della finestra mobile ai fondi pensione pubblici. La pensione integrativa (erogata dal fondo pensione), spiega la circolare, si consegue al raggiungimento dell'età pensionabile e di un minimo di partecipazione al fondo. Dunque non costituisce requisito di accesso la cessazione del rapporto di lavoro; pertanto la prestazione può essere ottenuta anche prima della conclusione della carriera lavorativa. Secondo l'Inpdap le richieste di pensioni integrative prima della cessazione del rapporto di lavoro potrebbe crescere dopo l'introduzione della finestra mobile, tenuto conto che la Covip ha precisato che il diritto alla prestazione del fondo pensione è connesso alla maturazione del diritto all'accesso e non del (successivo) diritto alla decorrenza della pensione obbligatoria (si veda ItaliaOggi del 19 marzo). Tuttavia, anche in questi casi, in ossequio al principio della continuità iscrittiva, l'Inpdap non può trasferire il montante figurativo al fondo pensione, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il fondo ha già liquidato la rendita sulla base della posizione detenuta direttamente. In tal caso, all'atto dell'acquisizione del montante figurativo trasferito dall'Inpdap, il fondo provvederà a una riliquidazione della prestazione.
