Nel caso in cui venissero superati i limiti dimensionali che, ai sensi dell'art. 2477 c.c., impongono nelle srl la nomina del collegio sindacale, questa dovrà avvenire nel corso dell'esercizio successivo, entro il 30° giorno dall'approvazione del bilancio. Tale principio vale anche nel caso di aumento di capitale o di acquisizione del controllo da parte di società sottoposta a revisione legale dei conti.
Sono alcuni dei nuovi orientamenti del comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, presentate oggi a Venezia, massime che da quest'anno contengono anche le motivazioni. In alcuni casi sono state fornite motivazioni anche di massime emesse negli anni precedenti, ed è previsto che l'opera sarà completata nei futuri aggiornamenti.
La mancata nomina del collegio sindacale
La massima Id10 entra nel vivo di un rilevante problema giuridico di indubbie ripercussioni operative. Si tratta, cioè, di comprendere quali siano le conseguenze per tutte quelle srl che pur avendo l'obbligo di nomina del collegio sindacale, ex art. 2477 c.c., omettono di provvedervi nei termini previsti.
In primo luogo, evidenzia il notariato, che in tale situazione la società non si troverà automaticamente in liquidazione. Questa, di fatto, andrebbe a prodursi, nel caso di reiterata inattività assembleare, solo qualora gli amministratori accertassero tale causa (art. 2484. comma 1, punto 3, c.c.) e procedessero alla relativa iscrizione al registro delle imprese (art. 2485, comma 1, c.c.). Inoltre, la mancanza dei sindaci non è contemplata dall'art. 2332 c.c. tra le cause di nullità della società.
Cionondimeno, si evidenzia nella motivazione della massima, esistono alcune disposizioni che impongono il necessario concorso del collegio sindacale nell'adozione di determinate delibere.
Fra queste, rilevanza fondamentale (sia perché ricorrente, sia perché concernente il più importante documento annuale predisposto dalla società) la relazione dei sindaci al bilancio di esercizio (che deve essere emessa a prescindere dal fatto che il collegio sia o meno incaricato del controllo legale dei conti).
In questa ipotesi (e in altre in cui il concorso del collegio sindacale è elemento essenziale del procedimento decisorio), la sua patologica assenza comporta dunque un vizio di legittimità delle delibere. Ne consegue, secondo il notariato, che in queste situazioni dette delibere non avranno piena efficacia legale (saranno in altri termini sottoposte al rischio di annullabilità).
Tale condivisibile orientamento appare, peraltro, in linea con una recente posizione della Cassazione (Cass. 11514 del 9 maggio 2008), secondo la quale l'illegittima costituzione del collegio inficia la regolarità del procedimento di approvazione del bilancio e la deliberazione assembleare che lo approva.
Per quanto riguarda il potere di accertamento della mancata nomina del collegio sindacale obbligatorio, in relazione alla piena legittimazione di un'assemblea a deliberare su argomenti che richiedono il concorso dell'organo di controllo, lo stesso non può che competere al presidente dell'assemblea ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, c.c. Il presidente è, infatti, in possesso di quegli elementi economico-tecnici (si pensi al numero dei dipendenti occupati mediamente nel corso dell'esercizio) che rendono obbligatoria la nomina dei sindaci.
Tale potere di accertamento può riguardare anche il notaio, ma ciò avverrà esclusivamente quando la nomina obbligatoria dipenda dall'entità del capitale sociale (unico elemento che deve necessariamente risultare in ogni atto societario), nell'ambito del sindacato di legittimità previsto dall'art. 2436 c.c.
Termini per la nomina del collegio
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2477 c.c. relativa alla tempistica di nomina del collegio sindacale non appare chiara laddove si riferisce al limite di capitale sociale non inferiore a quello delle società azionarie o all'acquisizione da parte di una società chiamata alla revisione legale dei conti. Tali parametri, infatti, sono del tutto indipendenti dai limiti dimensionali che possono (questi sì) essere superati con l'approvazione di un determinato bilancio. È dunque sorto il dubbio se in tale ipotesi ricorra l'obbligo immediato di nomina del collegio sindacale (come ritiene il Cndcec nella norma di comportamento 1.3), ovvero se detto obbligo possa essere legittimamente adempiuto nei 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui l'aumento è stato perfezionato.
I notai del Triveneto aderiscono a questa seconda soluzione, ritenendo che il sesto comma dell'art. 2477 c.c. detti una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio contemplate nel secondo e terzo comma del medesimo articolo e dunque anche per quelle che si perfezionano o si accertano indipendentemente dall'approvazione di un bilancio, quali un aumento di capitale o l'acquisizione del controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti. D'altro canto, in merito all'obbligo che scaturisce dall'aumento di capitale, si legge in motivazione, sarebbe illogico imporre la nomina del collegio sindacale all'assemblea che delibera un aumento di capitale, posto che quest'ultimo, ancorché deliberato, potrebbe non perfezionarsi.
Tale interpretazione consente anche di risolvere la questione relativa all'eventuale obbligo di verifica da parte del collegio sindacale, di nuova istituzione, del bilancio relativo all'esercizio precedente alla sua entrata in carica, che in tale situazione non sussiste.
Sindaci revisori: inammissibili le dimissioni da solo una delle due funzioni
Anche quando nelle srl si deleghi ai sindaci la revisione legale dei conti, il collegio sindacale resta un organo unitario sia pur con la duplice attribuzione del controllo di gestione e contabile
A ciò consegue, che un sindaco non può dimettersi dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di gestione o viceversa, poiché in tal caso non sarebbe possibile nominare un altro soggetto cui attribuire le funzioni vacanti, né nominare un collegio sindacale composto da sindaci che svolgano solo funzioni di controllo gestionale e sindaci che svolgano solo funzioni di revisione legale.