
Disposizioni speciali sono poi previste per gli acquisti intracomunitari (art. 39, dl 331/93), per le operazioni dei tour operator (art. 74-ter) e per le prestazioni spettacolistiche (art. 74-quater).
Esemplificando alcuni fra i casi più frequenti, dunque, una cessione di beni consegnati oggi dovrà essere fatturata al 21%, salvo che per l'eventuale importo fatturato o pagato entro ieri, sul quale si applica invece il 20%. Viceversa, se oggi viene emessa una fattura per una cessione di beni consegnati ieri (ovviamente purché la consegna risulti da documento idoneo), si dovrà applicare l'aliquota vecchia del 20%.
Data l'assenza di una fase di transizione (come del resto è normale che sia, in situazioni di questo tipo), per le imprese possono sorgere difficoltà tecniche, soprattutto nell'adeguamento delle procedure informatiche, ad applicare subito la nuova aliquota. L'agenzia, considerando queste possibili difficoltà, con il comunicato di ieri ha annunciato che non saranno applicare le sanzioni alla condizione che le fatture emesse, ovvero i corrispettivi annotati, in modo non corretto, vengano regolarizzati come previsto dall'art. 26 del dpr 633/72 in tempo utile per corrispondere la maggiore imposta dovuta nella liquidazione periodica in cui l'Iva è divenuta esigibile (momento, questo, che in genere coincide con quello di effettuazione dell'operazione, eccettuate le operazioni ad esigibilità differita ai sensi del quinto comma dell'art. 6 ovvero dell'art. 7 del dl 185/2008). In tal caso, invero, non vi è alcun danno per l'erario.
In pratica, ad esempio, per le operazioni ad esigibilità immediata effettuate oggi ed assoggettate erroneamente all'aliquota del 20% anziché a quella del 21%, la regolarizzazione non comporterà applicazione di sanzioni se la differenza d'imposta confluirà nella liquidazione del mese di settembre per i contribuenti mensili, oppure in quella del terzo trimestre per i trimestrali (liquidazioni che dovranno essere eseguite, rispettivamente, entro il 16 ottobre ed entro il 16 novembre). Se si tratta di operazioni ad esigibilità differita, invece, c'è tempo fino alla liquidazione nel corso della quale si sarà realizzata l'esigibilità.
Va da sé che la regolarizzazione dell'imposta irregolarmente fatturata o annotata è comunque obbligatoria, per cui, se effettuata dopo il termine indicato dall'agenzia, sarà sanzionabile, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre la sanzione.