I commercialisti sottolineano anche come il recepimento della direttiva 2006/43/Ce, avvenuto tramite il dlgs n. 39/2010, non ha fissato dei limiti alla responsabilità patrimoniale del revisore, previsti invece in altri Stati. «Germania, Grecia, Belgio e Austria, in linea con le indicazioni comunitarie, hanno introdotto precise limitazioni della responsabilità, quanto meno sulla solidarietà con gli amministratori», chiosa Siciliotti, «mentre da noi non esiste nulla di tutto ciò, penalizzando fortemente i professionisti».
Nel corso dei lavori sono stati inoltre presentati i due documenti messi a punto dal Cndcec, sotto la guida del consigliere Luciano Berzè, dedicati rispettivamente alle linee guida per l'applicazione dei principi di revisione internazionali alle pmi e al collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.
«L'attività di revisione può essere svolta in maniera seria solo in un modo, ossia applicando standard di qualità massima», ha aggiunto Mario Boella, presidente Assirevi, «non esiste una revisione di serie A e una di serie B. Per le imprese di minori dimensioni può avere un senso seguire la strada della semplificazione, sia per quanto concerne l'informativa sia sulle verifiche. Per esigenze di trasparenza, però, questa tipologia di controllo contabile dovrebbe essere chiamata in maniera differente e tenuta distinta, in maniera chiara, dall'attività di auditing».
