Sarà valido per tre anni il regime di attrazione europea degli investimenti esteri in Italia previsto dall'articolo 41 del decreto legge n. 78/2010. È applicabile alle persone fisiche, società o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, che svolga attività d'impresa nello stato Ue di residenza da almeno due anni e che vogliono intraprendere nuove attività economiche in Italia. Si prevede, previo interpello e stipula di un accordo con l'Agenzia delle entrate, di determinare la base imponibile e le aliquote vigenti, in luogo di quelle italiane, con quelle di uno degli stati membri Ue. Lo si desume dal decreto attuativo previsto dalla norma sopra citata, che il Tesoro ha diffuso attraverso il proprio sito internet istituzionale, segnalando che, al momento, si tratta di una bozza «aperta ad ogni proposta di miglioramento o di cambiamento». Lo stesso dicastero guidato da Giulio Tremonti, precisa che le eventuali proposte (ovviamente compatibili con la norma del dl n. 78/2010) andranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica contributo@tesoro.it. Addirittura, si evidenzia che se le proposte dovessero essere ritenute valide dai tecnici del Tesoro, «si potrà anche pensare di cambiare la legge attualmente vigente». Come anticipato da ItaliaOggi del 14 maggio, il regime di attrazione degli investimenti esteri, previo accordo con l'Agenzia delle entrate, consente a soggetti residenti in altro paese dell'Unione europea di intraprendere nuove attività economiche in Italia scegliendo, ai soli fini delle imposte sui redditi, le regole di determinazione della base imponibile e le aliquote di imposta vigenti in uno degli altri stati membri della Ue. La relazione illustrativa al decreto, infatti, precisa che non deve trattarsi necessariamente delle regole tributarie vigenti nello stato di residenza del soggetto estero. I soggetti esteri che scelgono il regime, devono risultare residenti in un paese della Ue da almeno 24 mesi. Il requisito del previo svolgimento dell'attività d'impresa risponde a finalità meramente antielusive essendo finalizzato a impedire che soggetti non residenti nell'Ue o soggetti residenti in Italia possano trasferire la propria residenza in uno stato membro dell'Ue, al solo scopo di beneficiare delle misure in esame. Le nuove attività economiche possono essere intraprese in Italia dal soggetto estero che trasferisca la sua residenza fiscale nel nostro paese oppure mediante la costituzione di una stabile organizzazione o di una società direttamente controllata o collegata, successivamente all'entrata in vigore del decreto in osservazione. Quindi, porte sbarrate al regime, per tutte quelle attività già svolte in Italia e acquisite dai soggetti esteri mediante acquisto di partecipazioni o mediante operazioni straordinarie. Dal punto di vista operativo, il soggetto estero, previa presentazione di istanza di interpello e la stipula di un accordo con l'Agenzia delle entrate, sceglie di applicare la normativa tributaria vigente in uno degli stati membri dell'Unione europea alla data di presentazione dell'istanza. L'accordo sarà «blindato», nel senso che resta invariato in caso di «evoluzione» del sistema normativo scelto ed è irrevocabile dal momento della presentazione dell'istanza, vincolando i soggetti che l'hanno presentata. Niente regime, poi, per i redditi prodotti al di fuori del territorio dello stato dall'impresa europea che si sia fiscalmente trasferita in Italia, dalle stabili organizzazioni o dalle società controllate e collegate. Tali redditi, sono assoggettati ad imposizione secondo le disposizioni della normativa tributaria italiana. Il regime può interessare anche i dipendenti e collaboratori assunti in Italia presso l'impresa europea che vi si sia fiscalmente trasferita o presso la stabile organizzazione o la società partecipata. Nell'istanza di interpello, può essere chiesta l'applicazione anche per tali soggetti, a meno che gli stessi, non optino per l'applicazione della normativa tributaria statale italiana. Nessun obbligo, pertanto, di applicare automaticamente ai dipendenti e collaboratori, il regime estero prescelto. Infine, il regime si applica per il periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza e per i due successivi. A partire dal quarto periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito di impresa e della relativa aliquota di imposizione, saranno applicabili le disposizioni della normativa tributaria italiana.