
Dal 14 settembre. A ricordare l'entrata a regime dalla procedura telematica è stato ieri pure il ministero della funzione pubblica, spiegando in un comunicato stampa che oggi è l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare la carta per i certificati medici di malattia dei dipendenti privati. Diversamente da quanto annunciato il 2 settembre, il comunicato spiega che scatta da mercoledì 14 (e non da oggi) l'applicazione al settore privato delle nuove regole. A partire da domani, pertanto, il datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prenderne visione avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Inps.
Le altre novità. E l'Inps è intervenuto ieri con la circolare n. 117/2011 per spiegare le altre novità dell'equiparazione tra pubblico e privato in ordine alla disciplina dei certificati di malattia. La legge n. 183/2010 (il collegato lavoro), spiega l'Inps, ha fatto rimando integrale ed esplicito all'articolo 55 septies del dlgs n. 165/2001 (tu pubblico impiego), così uniformando totalmente il regime dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o con esso convenzionati. Successivamente, aggiunge l'Inps, con l'entrata in vigore (6 luglio 2011) del dl n. 98/2011 sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti per cui «nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione». Questa norma, spiega l'Inps, introduce un regime speciale, rispetto a quello generale dell'articolo 55 septies. Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. Certificazione che, sino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.