Ed è proprio la parte relativa alle liberalizzazioni quella che maggiormente non convince i Fini-boys. L'art. 4 del dl 138, solo in minima parte modificato dal maxiemendamento del governo, riscrive la disciplina spazzata via dai referendum di giugno.
L'affidamento tramite gara non è più un obbligo ma viene chiesto agli enti locali di limitare l'attribuzione di diritti di esclusiva alle «ipotesi in cui, in base a una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità». Ragion per cui i motivi che inducono gli enti a decidere di sottrarre un servizio alla liberalizzazione dovranno essere esplicitati chiaramente in una delibera quadro.
La manovra non cancella gli affidamenti in house ma stabilisce un limite di valore al di sotto del quale possono essere disposti a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo. Ma è proprio l'aver fissato l'asticella a 900 mila euro a non convincere i tecnici della Camera. E non solo. Perché sul punto si è già espressa a fine agosto, con analoghe argomentazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In entrambi i casi i dubbi vertono sull'ammontare della soglia, considerato da un lato troppo alto («tale da poter determinare, per alcuni settori di attività economica, una sottrazione quasi integrale dai necessari meccanismi di concorrenza per il mercato») e dall'altro non sufficiente a evitare condotte elusive.
Basterebbe infatti frazionare gli affidamenti in tante tranche, ciascuna di valore inferiore a 900.000 euro annui, per poterle poi attribuire tutte direttamente a controllate in house. Una considerazione che ha portato l'Antitrust a ritenere il sistema introdotto meno efficace di quello previgente, ma al tempo stesso non migliorabile con modifiche al ribasso della soglia «data l'arbitrarietà con cui qualsiasi valore verrebbe eventualmente determinato».
Non convince anche il regime transitorio per gli affidamenti diretti. Il comma 32 dell'articolo 4 prevede che gli affidamenti diretti, relativi a servizi il cui valore economico superi i 900.000 euro annui, cessano improrogabilmente al 31 marzo 2012; per i servizi di valore inferiore a 900.000 annui vale la scadenza originaria dell'affidamento. Perché allora fissare una soglia di valore? Se lo chiede anche l'Autorità garante presieduta da Antonio Catricalà. «Appare del tutto inconferente un valore predeterminato del servizio quale criterio per giustificare la prosecuzione degli affidamenti, effettuati in house, sino alla loro scadenza naturale». «Inoltre», prosegue, «la norma, per come formulata, stabilisce l'esenzione dalla scadenza anticipata per tutti gli affidamenti diretti, non solamente per quelli in house, ampliando ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal comma 13 per i nuovi affidamenti, la platea dei soggetti che possono continuare a gestire servizi pubblici locali senza aver vinto alcuna gara».
