
In materia di depositi Iva, si devono ricordare le modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011, di conversione del dl n. 70/2011, che riguardano la definizione dei depositi, l'obbligo di garanzia per i beni provenienti da paesi extraUe e gli adempimenti degli operatori. In materia, è recentemente intervenuta l'Agenzia delle dogane con la nota prot. n. 84920 del 7 settembre 2011. Precedentemente, peraltro, la stessa agenzia aveva chiarito che, in base alle disposizioni dello statuto del contribuente, le modifiche in esame si applicano dal 12 settembre prossimo, sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 (si veda ItaliaOggi del 28 luglio 2011). Nella nota recente l'Agenzia chiarisce che, in seguito alla legge 106/2011, possono operare come depositi Iva anche le tipologie di depositi doganali privati, fra cui quelli di tipo «E», caratterizzati per il fatto che le merci non devono essere immagazzinate in un locale preventivamente riconosciuto come deposito doganale. Tali depositi possono consistere in una pluralità di installazioni del depositario, anche non confinanti, ferma restando l'inammissibilità di depositi «virtuali» nei quali si prescinderebbe dallo stoccaggio delle merci.
La legge 106/2011, osserva poi la nota, ha codificato l'obbligo di prestare garanzia per l'immissione in libera pratica di beni introdotti in sospensione d'Iva nel deposito, già richiesta per prassi dall'amministrazione doganale, anche in applicazione di principi di diritto comunitario.
La legge ha anche previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, il cui ammontare corrisponde a quello dell'Iva dovuta all'importazione, per alcune categorie di soggetti. Si tratta, in particolare, dei soggetti che fruiscono dell'esonero dall'obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 90 del dpr n. 43/1973 e dei soggetti titolari di certificazione attestante il possesso dello status comunitario di Operatore economico autorizzato (Aeo).
Gli altri operatori dovranno sempre prestare la garanzia, che sarà svincolata a seguito della comunicazione, da parte del soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione dell'Iva. In proposito, le modifiche apportate all'art. 50-bis introducono oneri di comunicazione a carico dei soggetti che procedono all'estrazione, volti a provare l'assolvimento degli obblighi d'imposta, che sono necessari per la corretta tenuta delle contabilità del depositario e per lo svincolo della cauzione. Questi oneri saranno sostituiti in futuro dalla integrazione delle banche dati delle agenzie fiscali.
La nota delle Dogane
Nel frattempo, le dogane forniscono le seguenti istruzioni. Qualora vi sia coincidenza tra l'operatore che introduce i beni nel deposito e quello che procede all'estrazione, questi effettuerà le comunicazioni al depositario e, per velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
Allo stesso modo si procederà nel caso in cui il soggetto che procede all'estrazione non coincida con quello che aveva introdotto i beni nel deposito. In questo caso, sarà il depositario a fornire gli elementi del buon esito dell'operazione, oltre che all'ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentirgli di attivarsi per lo svincolo.
A tal fine, il soggetto che estrae i beni dovrà provare l'assolvimento degli obblighi Iva, documentando la registrazione dell'autofattura. L'Agenzia delle dogane provvederà poi a comunicare tali informazioni all'agenzia delle entrate, per i controlli di competenza.