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Opposizioni alla p.a. senza tempo

del 10/09/2011
di: di Antonio Ciccia
Opposizioni alla p.a. senza tempo
C'è sempre tempo per opporsi alla riscossione coattiva della pubblica amministrazione e per impugnare le ingiunzioni con cui l'ente pubblico recupera tributi e altre entrate. Lo prevede il decreto legislativo di riforma dei processi speciali (si veda ItaliaOggi dell'8 settembre scorso) e la materia sarà sempre più di attualità, soprattutto nel settore degli enti locali, che devono provvedere a riscuotere tributi ed entrate patrimoniali, senza ricorrere a Equitalia. In sostanza la procedura riguarda l'opposizione alle ingiunzioni regolate dal regio decreto 639/1911. Si tratta dell'alternativa alla cartella esattoriale. L'ente pubblico anziché formare il ruolo, redige una ingiunzione e la notifica. Nell'ingiunzione si deve fissare il termine di 30 giorni per il pagamento, trascorsi i quali l'ente può procedere ai pignoramenti (con modalità speciali).

L'ingiunzione può essere usata per esempio per riscuotere Ici, canoni di fognatura o corrispettivo della raccolta rifiuti, ma anche retta della mensa scolastica o canoni di locazione di edifici pubblici. Di recente la procedura è stata sdoganata, seppure con qualche dubbio, anche per le sanzioni amministrative. La procedura è molto rapida e non prevede alcun avallo da parte della magistratura: la pubblica amministrazione ha dunque il privilegio di formarsi in casi un titolo esecutivo.

Il vecchio regio decreto del 1910 ha disciplinato il procedimento di opposizione, che è stato ricondotto dal decreto legislativo di semplificazione dei riti speciali, al rito ordinario di cognizione.

L'interessato deve fare attenzione, tuttavia, a non confondere il termine per il pagamento dell'entrata pubblica (30 giorni) con il termine per fare opposizione. E la relazione illustrativa alla riforma dei riti speciali lo spiega molto bene.

L'opposizione alla ingiunzione ex rd 639/1910 (e cioè avverso la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici) è stata ricondotta ai procedimenti regolati dal rito ordinario. Già l'articolo 3 del rd 639/1910 prevedeva che avverso il provvedimento contenente l'ingiunzione di pagamento il debitore può proporre opposizione regolata «a norma del codice di procedura civile». Il richiamo può essere storicizzato e inteso a favore del codice di procedura civile vigente.

Il decreto di riforma dei riti speciali mantiene ferma la competenza territoriale, determinata in base al luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

Questo rappresenta una disposizione di favore per l'ente pubblico: è il cittadino/utente che deve spostarsi e proporre il ricorso andando alla sede dell'amministrazione e non viceversa. Questo significa che all'amministrazione accentra l'attività di difesa in giudizio, con vantaggi anche economici. I disagi sono invece sul cittadino-utente che non è residente nella zona in cui ha la sede l'ente. Diversamente dispone invece la disciplina del codice del consumo, che favorisce il consumatore e fa muovere le imprese (foro del consumatore implica che le cause si svolgono presso il giudice che ha sede nella residenza della persona)

La disciplina previgente del procedimento prevedeva un termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato per la proposizione dell'opposizione. Anche se tale termine è stato ritenuto perentorio solo nell'ipotesi di contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione, mentre è stato ritenuto ordinatorio in tutti gli altri casi: il decorso del termine preclude unicamente la facoltà di conseguire la sospensione, ma non impedisce di agire anche successivamente per far dichiarare l'insussistenza del credito vantato dall'amministrazione.

La riconduzione operata al rito ordinario implica l'eliminazione tout court del termine di trenta giorni per l'opposizione. La conseguenza è che il cittadino può ricorrere contro l'ingiunzione senza essere costretto a rispettare un termine così stringente. Certo più tardi lo fa, più corre i rischio che nel frattempo la pubblica amministrazione abbia attivato le procedure di pignoramento. Stando al tenore della disposizione il termine di 30 giorni non sussiste neppure per il caso in cui si debba chiedere la sospensiva.

È stata mantenuta, nel decreto di riforma dei riti speciali, la previsione del potere per il giudice, su istanza di parte, di sospendere con ordinanza motivata l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, ma tale disciplina, è stata uniformata a quella prevista in via generale dall'articolo 5 del decreto legislativo per tutti i giudizi di natura oppositiva.

Ai sensi dell'articolo 5 citato. Nei casi in cui il decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta anche con decreto pronunciato fuori udienza. Peraltro la sospensione diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva.

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