
Stage (o tirocinio). Disciplinati dalla legge n. 196/1997 (pacchetto Treu), tecnicamente si chiamano tirocini formativi e di orientamento. Costituiscono un inserimento temporaneo all'interno del mondo produttivo (cioè in azienda) finalizzato a realizzare, attraverso processi formativi, momenti di alternanza tra studio e lavoro anche per agevolare le scelte professionali. I tirocini interessano i giovani e non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente.
La doppia finalità (formativi e di orientamento) distingue i tirocini in: tirocini curriculari (occasioni promosse o realizzate direttamente da università o atenei, a carattere facoltativo o obbligatorio, che consentono di acquisire un certo numero di crediti formativi previsti nella programmazione didattica) e tirocini non curriculari o di orientamento o, più comunemente, stage (esperienze mirate a far conoscere la realtà del mondo del lavoro, che possono svolgersi sia durante il regolare corso di studio ma pure, come normalmente avviene, dopo il conseguimento del titolo di studio).
Stage e assicurazione infortuni. La nota dell'Inail ricorda, prima di tutto, che in presenza dei requisiti soggettivi che determinano un tirocinio formativo e di orientamento e di quelli oggettivi relativi alle lavorazioni rischiose (articolo 1 del dpr n. 1124/65, il T.u. Inail) il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio, nei termini vigenti, evidentemente al fine di assicurare gli stagisti contro il rischio degli infortuni e delle malattie professionali. In tema d'imponibile per il calcolo del premio assicurativo dovuto, poi, l'istituto ricorda che ai rapporti di stage si applica la «retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita»; e che per l'aspetto della classificazione delle lavorazioni è prevista la specifica voce di tariffa «0611». Infine, l'Inail rammenta che nelle ipotesi di tirocini promossi da istituti scolastici statali e da università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova applicazione la tutela nella forma speciale della «gestione per conto dello stato».
Normativa regionale. La manovra bis (dl n. 138/2011) all'articolo 11 (passato senza modifiche alla conversione in legge mercoledì al senato) prevede una profonda riforma della materia dei tirocini formativi. La nuova disciplina, si legge nella nota dell'istituto, entra in vigore dal 13 agosto 2011, ed è finalizzata a contrastare abusi e utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento, mediante la previsione di appositi limiti. In particolare, aggiunge l'Inail, i tirocini possono essere promossi esclusivamente dai soggetti in possesso dei requisiti previsti, preventivamente, dalla normativa regionale, essendo la competenza legislativa in tema di formazione riservata a regioni e province autonome. Soltanto in assenza di disposizioni regionali, e in quanto compatibili con il comma 1 dell'articolo 11 del dl n. 138/2011, si applicherà l'articolo 18 della richiamata legge n. 196/1997 e il decreto ministeriale n. 142/1998.
Le modifiche della manovra bis. A decorrere dal 13 agosto 2011, spiega ancora l'Inail, i tirocini «non curriculari»:
Vi rientrano, quindi, soggetti con diploma della scuola dell'obbligo o della scuola superiore, con diploma professionale, con laurea breve e laurea normale. Tali limiti, tuttavia, non si applicano ai tirocini promossi per i soggetti “ai margini” del mondo del lavoro ossia disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Inoltre, spiega ancora l'Inail, restano esclusi i tirocini «curriculari».