Nel caso in commento, i giudici salernitani hanno ritenuto invece un «errore scusabile» la notifica dell'atto prima dei 60 giorni, pur in assenza di ragioni tali da motivarne l'urgenza. Ciò in quanto, si legge nella sentenza, lo Statuto «non commina alcuna specifica sanzione di nullità nell'ipotesi in cui l'accertamento venga emanato prima della scadenza del prescritto termine». E poiché la nullità è il rimedio più forte che può interessare un qualsiasi atto giuridico, essa «non può non trovare manifesta giustificazione ed espressione nella normativa di riferimento».
Secondo la Ctp, inoltre, l'avviso di accertamento emesso senza il rispetto del termine dei 60 giorni, nella controversia in esame, non ha intaccato il diritto di difesa del contribuente, che infatti ha potuto presentare ricorso davanti alla commissione competente. Istanza rigettata e vicenda destinata ora a proseguire in appello.
Nella richiamata pronuncia n. 6088/2011 (si veda, sul punto, anche la sentenza n. 22320/2010), la Suprema corte aveva invece considerato il termine dei 60 giorni perentorio, e quindi non ordinatorio, proprio per il tenore letterale della norma: viceversa, non avrebbe avuto senso la previsione della possibilità di deroga solo in caso di particolare e motivata urgenza.
Ad opinione dei giudici di legittimità, quindi, il mancato rispetto del termine dei 60 giorni comporta inevitabilmente l'illegittimità dell'accertamento, senza bisogno di alcuna espressa previsione in proposito.
