
L'emendamento governativo alla manovra d'agosto interviene duramente sui beni dell'impresa concessi in godimento a soci e familiari, di fatto prevedendo una neutralità fiscale dell'operazione se il corrispettivo pattuito è almeno pari al valore di mercato del diritto di godimento. In termini pratici, l'operazione deve comunque prevedere un corrispettivo annuo e lo stesso deve essere parametrato al valore di mercato determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir. Ovviamente se il bene è concesso per una frazione di anno, tale raffronto deve essere debitamente proporzionato.
Se il corrispettivo pattuito è pari al valore di mercato, in capo ai soci o familiari utilizzatori non si hanno conseguenze imponibili, mentre l'impresa concedente se da un lato consegue un reddito, dall'altro lo stesso è indirettamente neutralizzato dalla possibilità di dedurre i costi riferiti ai beni concessi in godimento.
Tutto cambia, invece, se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, in quanto le conseguenze in termini di imposte sono particolarmente severe.
Sul fronte del controllo è poi previsto un ulteriore adempimento «antipatico», che inevitabilmente andrà a gravare sul consulente dell'azienda. In particolare, rimandando ad un futuro provvedimento attuativo l'individuazione delle modalità da seguire, è previsto l'obbligo di effettuare una specifica comunicazione, ad opera o dell'impresa o dei soci/familiari, in cui elencare i beni concessi (o ricevuti, se la comunicazione è ad opera dei soci o familiari), in godimento. Il mancato adempimento o comunque la comunicazione incompleta o con dati errati è sanzionata diversamente a seconda che si siano rispettate o meno le nuove regole fiscali. Infatti:
- si applica la sanzione del 30% in riferimento alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo pattuito se, alternativamente, da un lato i soci non hanno tenuto conto, nel proprio reddito, di detta differenza e dall'altro l'impresa abbia comunque dedotto i costi dei beni. In particolare, vista la lettera della norma è sufficiente il concretizzarsi di una sola delle due situazioni descritte, non essendo necessario che si verifichino contemporaneamente;
- si applica, invece, la sanzione formale (da 258 euro a 2.065 euro), se le disposizioni fiscali sono state rispettate.
La predetta comunicazione, comunque, è particolarmente importante per un altro aspetto: l'Agenzia delle entrate andrà a controllare la posizione dei soggetti che hanno ricevuto i beni in godimento e utilizzerà al fine della ricostruzione sintetica del reddito i beni stessi, nonché ogni ulteriore forma di finanziamento o capitalizzazione della società (anche se al riguardo sembrerebbe essersi in presenza di un errore del legislatore, in quanto trattasi di una conclusione assolutamente illogica, poiché anche i finanziamenti nell'impresa individuale sono rilevanti sul piano reddituale). Dunque la conoscenza della disponibilità dei beni apre la strada ad uno scenario ben preciso: controllo in capo agli utilizzatori e incrocio tra le loro risorse economiche dichiarate e quelle necessarie per lo stile di vita, tra cui in primis per la gestione dei beni e gli interventi nell'impresa.