Secondo Piazza Cavour che ha respinto tutti gli altri 12 motivi del ricorso tranne questo sul compenso, il calcolo va fatto tenendo conto del valore dell'opera al netto dell'Iva. «Deve escludersi che il compenso del professionista», dicono espressamente gli Ermellini dopo 38 pagine di motivazioni, «possa essere determinato avendo riguardo non solo ai costi sostenuti dal committente ma anche all'Iva dal medesimo committente versata ai propri fornitori».
Questo anche perché la soluzione adottata dalla Corte d'appello di Bologna «contrasta», ad avviso dei Supremi giudici, «con la stessa definizione della base di calcolo del compenso spettante al professionista». Infatti l'Iva non è un costo ma «una partita di giro».
In conclusione, ha sancito il Collegio di legittimità, «accolto il terzo motivo del ricorso principale e rigettati gli altri motivi del medesimo ricorso e il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, la quale provvederà a nuova determinazione della somma dovuta al ricorrente incidentale a titolo di compenso professionale per l'attività di progettazione e direzione dei lavori dal medesimo espletata, escludendo dal computo del consuntivo lordo, sulla base del quale va calcolato il compenso professionale, quanto dalla committente Immobiliare Tiziana srl, erogato a titolo di Iva». La vicenda non si chiude qui. Ora gli atti torneranno a una nuova sezione della Corte d'appello bolognese che dovrà riconsiderare il caso alla luce del nuovo principio affermato da Piazza Cavour. Non basta. i giudici territoriali sono stati invitati dagli Ermellini a provvedere nuovamente pure sulle spese di giudizio. A diverse conclusioni era giunta la Procura generale del Palazzaccio che aveva chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
