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Prezzi di saldo per la mediazione

del 27/08/2011
di: di Antonio Ciccia
Prezzi di saldo per la mediazione
Mediazione a prezzi stracciati. Gli organismi della mediazione civile e commerciale possono derogare il minimo della tabella ministeriale sulle indennità. È quanto prevede il decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, entrato in vigore ieri, correttivo e modificativo del regolamento n. 180/2010, attuativo del decreto legislativo 28/2010. Il correttivo, peraltro, interviene su altri punti determinanti della disciplina: tirocinio obbligatorio dei mediatori (almeno 20 casi), assegnazione delle pratiche ai conciliatori secondo criteri di competenza, riformulazione del sistema delle indennità. Ma vediamo una per una le novità previste dal decreto correttivo, che obbliga comunque la parte che fa l'istanza di presentarsi alla prima seduta.

Requisiti dei mediatori. Gli organismi di mediazione devono disporre di mediatori con rinforzati requisiti. In particolare i mediatori devono avere seguito una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale. Formazione e aggiornamento devono essere acquisiti presso gli enti di formazione abilitati. E questo non basta. I mediatori nel biennio di aggiornamento devono partecipare a un tirocinio assistito, consistente nella partecipazione ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. A questo proposito si prescrive che l'organismo di mediazione è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito. È prevista la riformulazione del regime transitorio, consentendo la possibilità per i mediatori di esercitare, nelle more della acquisizione dei requisiti richiesti, per un anno.

Mediazione obbligatoria. Il regolamento correttivo prevede che nei casi di mediazione obbligatoria (e cioè condizione di procedibilità), il mediatore deve svolgere l'incontro con la parte richiedente anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell'organismo potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore. In sostanza non basta, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità, avere semplicemente inviato una istanza di mediazione, dovendo comunque andare alla prima seduta.

I regolamenti degli organismi di mediazione devono essere adeguati, oltre che al criterio ora illustrato, anche a un altro principio: devono essere fissati criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. In sostanza si devono assegnare le mediazioni secondo criteri prefissati e si deve fare ricorso alla competenza specifica del mediatore. Anche se, va detto, non sempre il titolo di laurea posseduta può essere un criterio esaustivo.

Tariffe. Il sistema delle tariffe viene modificato negli aumenti e diminuzioni. Vediamo come. In caso di successo della mediazione il compenso aumenta, in quanto deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto (nella versione originaria l'aumento non doveva essere superiore al quinto).

Nelle materie di conciliazione obbligatoria (articolo 5 del decreto legislativo 28/2010) il compenso deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti. A questa ipotesi si applica la riduzione quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento; ma non si applica alcun altro aumento se non quello previsto per l'ipotesi di successo della mediazione.

Nella versione originaria era previsto un unico abbattimento di un terzo. Quindi si inserisce una sorta di progressività con un abbattimento maggiore per le controversie di più alto valore. A questo proposito i primi sei scaglioni arrivano fino a 500 mila euro.

Quando, poi, nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento il decreto correttivo prevede la riduzione a euro 40 per il primo scaglione e a euro 50 per tutti gli altri scaglioni (mentre la versione precedente prevedeva la riduzione di un terzo).

Il correttivo precisa, poi, che gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento sono derogabili. Quindi si può scendere sotto il minimo e questo legittima le convenzioni tra organismi e associazioni ed enti a oggetto la determinazione di condizioni agevolate. Cambiano le regole, infine, per la determinazione del valore della lite: se il valore risulta indeterminato o indeterminabile, o si riscontra una notevole divergenza tra le parti sulla stima del valore, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, tuttavia, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Nel correttivo le novità in proposito riguardano il limite massimo e la possibilità di determinazione del valore all'esito della mediazione. Inoltre, a vantaggio degli organismi, gli stessi vengono autorizzati a prevedere nei propri regolamenti che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. Quindi niente verbale di accordo (che rappresenta il titolo esecutivo e il cui possesso è necessario per chiedere l'omologa al tribunale).

In ogni caso, a tutela delle ragioni delle parti, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

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