Richieste entro settembre. Come hanno ricordato sia l'Inpdap (nota operativa n. 29/2011, si veda ItaliaOggi del 13 agosto) che l'Inps (messaggi n. 16762/2011, si veda ItaliaOggi di ieri), entro la fine del mese di settembre, è possibile richiedere il riconoscimento del beneficio del prepensionamento da parte di coloro che ritengono di aver maturato i requisiti nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2011. La richiesta va indirizzata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Il beneficio è uno sconto sui requisiti per il pensionamento di anzianità (età o quote), fermo restando il minimo di 35 anni di contributi.
I lavoratori notturni. Ai soli fini della disciplina sui lavori usuranti il dlgs n. 67/2011 divide i lavoratori notturni in due categorie. La prima riguarda i lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno sei ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che li maturano dal 1° luglio 2009. La seconda categoria comprende i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro pari all'intero anno lavorativo.
Le istruzioni Inpdap. In base alle istruzioni Inpdap, nel periodo transitorio si ha diritto al prepensionamento con un'età di 57 anni (fermi restando i 35 anni di contributi) anziché di 58 dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009; e sempre di 57 o quota 93 invece di 59 anni d'età o quota 95 dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. In relazione ai lavoratori notturni, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 l'Inpdap riconosce il diritto al prepensionamento all'età di 57 anni (fermi restando 35 anni di contributi) soltanto a chi abbia svolto almeno 78 notti; mentre dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 riconosce il diritto alla stessa età di 57 anni o quota 93 a chi abbia svolto da 72 a 77 notti e all'età di 58 anni e quota 93 a chi abbia svolto da 64 a 71 notti.
Le istruzioni Inps. Anche in base alle istruzioni Inps, nel periodo transitorio il diritto al prepensionamento si ha con età di 57 anni (fermo restando i 35 anni di contributi) anziché di 58 dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 e sempre di 57 o quota 93, invece di 59 anni d'età o quota 95, dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. Le istruzioni sono diverse in riferimento ai lavoratori notturni: dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, infatti, l'Inps riconosce il prepensionamento all'età di 57 anni (fermo restando 35 anni di contributi) non solo a chi abbia svolto attività in almeno 78 notti; ma anche a chi l'abbia svolto in 64/71 turni notturni per anno (età di 57 anni anziché 58 anni, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, e età di 58 anni o quota 93 in luogo dell'età di 59 anni o quota 95 dal 1° luglio al 31 dicembre 2009) o in 72/77 turni notturni per anno (età di 57 anni anziché 58 anni, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, e età di 57 anni o quota 93 in luogo dell'età di 59 anni o quota 95 dal 1° luglio al 31 dicembre 2009).
