«In tema di erogazione da parte del Ssn di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico», ecco il principio applicato dagli Ermellini, «il relativo diritto, allorquando siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi e irreversibili, deve essere accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del dlgs 30 dicembre 1992, n. 502».
Nel senso che i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere messi a confronto con l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, «dovendosi considerare in particolare, in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali, la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico».
La vicenda riguarda un ragazzo di Firenze che, dopo essersi infortunato, aveva riportato gravi lesioni neurologiche. Per questo aveva avuto la necessità di essere sottoposto a delle terapie costanti (Dikul) che permettessero lui di essere reinserito in società. Il Tribunale del capoluogo toscano aveva condannato l'Asl a erogare gratuitamente le cure. Nel 2009 la Corte d'appello di Firenze ha confermato il verdetto. Ora la Cassazione lo ha reso definitivo respingendo il ricorso dell'azienda sanitaria.
