
L'istanza era stata respinta dall'Ordine di Catania e lui l'aveva impugnata di fronte al Consiglio nazionale forense. Questo ha confermato la prima decisione precisando che la legge professionale prevede tassativamente i casi in cui è possibile l'iscrizione di diritto all'albo degli avvocati e ha escluso la possibilità di una estensione analogica della norma che prevede la possibilità dell'iscrizione di diritto di coloro che abbiano svolto la funzione di Vice pretore onorario (figura ormai scomparsa). In altri termini secondo il Cnf il giudice tributario può essere assimilato a un giudice onorario ma non all'ex vice pretore onorario. Il Collegio esteso ha chiarito che già due anni fa (sentenza n. 8737) la stessa Cassazione aveva affermato che «l'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere equiparato a quello di magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario e, quindi, non può consentire l'iscrizione di diritto del giudice di pace nell'albo degli avvocati per il mero decorso dell'arco temporale stabilito ex lege». Infatti, se non può disconoscersi che il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione e la funzione conciliativa in materia civile della l. 374 del 1991, ex art. 1, comma 1, e, in materia penale, ha la competenza siccome fissata dalla citata l. 374, artt. 35 e 36, faccia parte dell'ordine giudiziario, purtuttavia siffatta appartenenza (come «magistrato onorario») è meramente formale e non riveste carattere organico. Per questi motivi, dice ancora Piazza Cavour, il Consiglio nazionale forense ha fatto bene, visto il silenzio della legge, a escludere «l'ammissibilità dell'iscrizione di diritto, per effetto del mero decorso del tempo, dei giudici tributari all'Albo degli avvocati, richiamandosi a una precedente decisione dello stesso organo».
Debora Alberici