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Stop alla buonuscita per due anni

del 20/08/2011
di: di Daniele Cirioli
Stop alla buonuscita per due anni
La buonuscita può attendere. Due anni, per la precisione. Che si riducono a sei mesi se la cessazione del rapporto avviene per raggiunti limiti d'età o per anzianità massima di servizio. La novità tocca i dipendenti pubblici che lasciano l'impiego dal 13 agosto 2011 o che da tale data maturano i requisiti per la pensione anticipata. Una clausola di salvaguardia è prevista per il personale della scuola fino a fine anno. Infatti, a chi matura i requisiti per la pensione entro il 2011 la liquidazione avverrà con le vecchie regole (subito o al massimo entro sei mesi). Lo stabilisce l'articolo 1, commi 22 e 23, del dl n. 138/2011.

Nuovo sacrificio per gli statali. La crisi non passa e, dunque, un nuovo sacrificio è chiesto agli statali. Dopo che con la manovra del 2010 (legge n. 122) ne è stato fissato il pagamento a rate (oltre i 90 mila euro), la buonuscita adesso viene assoggettata a una attesa fino a 24 mesi per l'erogazione. La misura colpisce tutti i dipendenti pubblici: di amministrazioni dello stato; istituti e scuole; aziende statali; regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi e loro associazioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; camere di commercio e loro associazioni; enti pubblici non economici; amministrazioni, enti e aziende del servizio sanitario nazionale.

I nuovi termini. La novità è introdotta con una modifica della disciplina vigente dal 1997 (legge n. 140/1997) e che fissa diversi termini di pagamento della buonuscita, a seconda delle cause di cessazione dal servizio. In tabella le singole ipotesi aggiornate dalla manovra bis. In buona sostanza, la novità è l'attesa più lunga da sei a 24 mesi nelle ipotesi di prepensionamento e di cessazioni per altri motivi, nonché l'introduzione di un termine di sei mesi (prima inesistente) per i pensionamenti ordinari. Dal 13 agosto il pagamento avviene:

  • entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente;

  • non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12 agosto 2011, il termine è di 105 giorni);

  • non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento, etc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12 agosto 2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).

    Una deroga è prevista per il personale della scuola: a quello che matura i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2011 continua ad applicarsi la vecchia disciplina. In tal caso, la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni se relativa a una qualsiasi causa di cessazione; nel termine di 105 giorni se relativa al collocamento a riposo per limiti d'età o di servizio oppure per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio.

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