A prescindere dalle finalità del decreto relativamente alla semplificazione burocratica e alla riduzione degli apparati istituzionali, alcune osservazioni si impongono per quanto riguarda il profilo di costituzionalità della norma.
Da un lato, è largamente discutibile la scelta di cancellare province con decreto legge. Il ricorso alla fonte del decreto legge richiede la compresenza dei requisiti di straordinarietà, urgenza e necessità.
Ad avviso di chi scrive, mancherebbe il presupposto della necessità, ossia la impossibilità di provvedere con strumenti legislativi ordinari. C'è poi da chiedersi se non si dovrebbero pronunciare tutti i comuni interessati, vista la previsione dell'art. 133 primo comma Cost. in base al quale il mutamento delle circoscrizioni provinciali nell'ambito di una regione avviene con leggi della repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.
La norma prevista nel decreto-legge stabilisce la soppressione delle province e in secondo luogo, una volta cancellate le istituzioni provinciali, attribuisce ai comuni del territorio della circoscrizione delle province soppresse l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale.
Ciò è in palese violazione della Carta costituzionale che, invece, come detto innanzi, all'art. 133 Cost. prevede espressamente che il mutamento della circoscrizione debba avvenire con legge della repubblica su iniziativa dei comuni e sentita la regione stessa.
Di conseguenza, alla luce della suddetta norma di rango costituzionale, la cessazione istituzionale delle province non rientra nella disponibilità della semplice legge dello stato, ma dipende dall'iniziativa dei comuni, gli unici legittimati ad avviare l'iter di soppressione, previo parere della regione.
Un ulteriore profilo che potrebbe scaturire dal decreto si pone in termini di applicabilità o meno dello stesso alle cinque regioni italiane ad ordinamento differenziato, non potendo, in relazione a queste ultime, per quanto riguarda il mutamento della circoscrizione provinciale, farsi applicazione dell'art. 133 Cost.
Il governo non ha infatti alcuna competenza a legiferare su questa materia, in quanto a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993 la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni è riservata in via esclusiva alle medesime regioni.
Daniele Trabucco
Università degli studi di Padova
Enrico Schenato
avvocato del Foro di Venezia
