Fiscalità agevolata per i vigilantes che partecipano a progetti di produttività. Dall'Agenzia delle entrate arrivano buone notizie, con il parere 954-27-2011 del 2 agosto 2011, per i circa 50 mila dipendenti del comparto, e il dato si riferisce soltanto alle imprese aderenti all'Assiv, l'Associazione italiana di vigilanza aderente a Confindustria. La questione è stata sottoposta agli uffici finanziari proprio dal sindacato di categoria, che ha presentato una specifica istanza di consulenza giuridica sulle problematiche connesse alla tassazione agevolata degli incrementi di produttività. Nello specifico, era stato richiesto se il regime di tassazione agevolata previsto dall'art. 2 c. 1 del dl 93/2008 (legge conv. 126/2008) e in presenza di accordi collettivi decentrati che recepiscano il contenuto del contratto nazionale di riferimento fosse, o meno, applicabile alle prestazioni dell'attività tipiche del comparto. In sostanza, tenuto conto del ciclo continuo delle prestazioni, il dubbio era riferito alle prestazioni di lavoro svolte nella giornata di riposo settimanale; prestazioni di lavoro in orario notturno e relativa indennità; prestazioni di lavoro straordinario e relativa maggiorazione per esigenze di servizio; permessi non fruiti banca delle ore; permessi non fruiti annuali; prestazioni di lavoro svolte nei giorni di festività. L'Agenzia delle entrate con il citato parere di consulenza giuridica ha fornito risposta agli specifici quesiti posti, sottolineando peraltro anche che l'applicazione dell'imposta sostitutiva ridotta non è in linea di principio preclusa dalla circostanza che le esigenze di servizio impongono l'organizzazione del lavoro a ciclo continuo. La medesima circostanza, ha precisato comunque il direttore Annibale Dodero, non può giustificare l'automatica applicazione dell'imposta sostitutiva alle somme erogate per turni notturni e maggiorazioni in senso lato. Ciò in quanto dalla lettura delle citate disposizioni di riferimento (ovvero la lettera c) del già citato comma 1, art. 2 del decreto legge 93 del 2008) risulta inequivocabile che la suddetta disciplina agevolativa impone la correlazione dei benefici con incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L'Agenzia delle entrate nel citato parere afferma pertanto che il riscontro, in concreto, di detta correlazione, è rimessa alla valutazione del datore di lavoro. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro ritenga che le indennità in esame non abbiano effetti sui risultati aziendali, le stesse non possono beneficiare del regime agevolativo. Dal punto di vista meramente tecnico, l'Agenzia ricorda anche che con la circolare n. 19 del 10 maggio di quest'anno, e con riferimento al salario di produttività, sono state fornite le indicazioni operative per l'attestazione da inserire nel Cud nelle ipotesi in cui sia stato stipulato il contratto o l'accordo collettivo.