
Le modifiche tra il decreto legge e la legge di conversione
Il primo problema che viene affrontato dall'agenzia è quello della successione delle modifiche in merito all'imposta dovuta posto che la formulazione del decreto legge fissava degli importi poi, appunto, modificati in sede di conversione, La circolare precisa che, di fatto, sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti medio tempore, precisando che gli importi “nuovi” trovano effetto dal 17 luglio scorso mentre, per il periodo che va dal 6 al 16 luglio trovano applicazione gli importi fissati dal decreto legge. In tal senso, dunque, l'agenzia risponde ai dubbi sollevati dall'Abi sulla questione decorrenza.
Esistenza di più rapporti e cointestazione degli stessi
Su questo aspetto, l'agenzia precisa come nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l'imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Diversamente, nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa una unica comunicazione, l'imposta deve essere assolta una sola volta. Non sono, invece, soggetti all'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa le comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti. L'imposta non è, inoltre, dovuta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.
Valore dei titoli
Laddove i titoli non abbiano né un valore di emissione né un valore di rimborso, la base di applicazione dell'imposta sarà il costo di acquisto tenendo conto, ai fini dello scaglione di imposta dovuta, della valorizzazione al termine del periodo oggetto di comunicazione.
Depositi plurimi
Nell'ipotesi in cui il cliente intrattenga più rapporti di deposito con il medesimo intermediario, l'imposta è dovuta in relazione a ciascun deposito. Inoltre, secondo l'agenzia, ferma restando l'applicazione dell'imposta minima pari ad euro 34,20 (su base annua) sui depositi di valore inferiore a 50.000 euro, occorre comunque valutare se l'ammontare complessivo dei depositi detenuti presso ciascun intermediario eccede tale valore. In tal caso, l'intermediario sarà tenuto ad applicare l'imposta dello scaglione superiore per la rendicontazione relativa al deposito di titoli che, cumulato con gli altri depositi partendo da quello di minor importo, è pari o superiore al valore di euro 50.000.
Maggiorazione
L'agenzia delle entrate, in relazione al problema della maggiorazione del 50 per cento, precisa in applicazione della nota 3-bis della tariffa che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta continua ad essere maggiorata nelle misure previste. Per espressa previsione normativa, tale maggiorazione non trova, invece, applicazione con riferimento alle comunicazioni inviate alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.
Addizionale dell'imposta di bollo
L'amministrazione finanziaria precisa che l'addizionale prevista dall'articolo 11, comma 5, del dl n. 691 del 1994, non trovi più applicazione per le comunicazioni relative ai depositi di titoli intestati a persone fisiche in quanto disciplinate attualmente dall'articolo 13, comma 2-ter. Non così, invece, per i soggetti diversi dalle persone fisiche in quanto il richiamo alla Nota 3-bis, , fa si che tale addizionale trovi ancora applicazione.
Decorrenza
Secondo l'agenzia delle entrate, l'imposta è dovuta al momento della formazione delle comunicazioni di specie che, di fatto, coincide con la data di emissione. Si deve avere rilievo al momento in cui è stata inviata la comunicazione mentre non riveste alcuna importanza il periodo di riferimento del documento. Quindi, in base a tale concetto:
- per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate fino alla data del 5 luglio 2011 trovano applicazione le disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa nella formulazione vigente prima dell'introduzione del decreto-legge;
- per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate nel periodo intercorrente tra il 6 luglio 2011 ed il 16 luglio 2011 trova, invece, applicazione l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge secondo gli importi dell'imposta definiti dal medesimo decreto-legge;
- per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate a partire dal 17 luglio 2011 trova, infine, applicazione l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge come modificato ad opera della legge di conversione n. 111 del 2011.