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Accertamento esecutivo debole

del 04/08/2011
di: di Duilio Liburdi
Accertamento esecutivo debole
Il restyling sugli accertamenti esecutivi lascia respiro ai contribuenti sia in termini di riscossione frazionata dell'imposta in presenza di ricorso sia in termini di avvio delle azioni esecutive. Senza dimenticare come, peraltro, l'accesso agli strumenti deflattivi potrebbe rappresentare una ulteriore tutela quantomeno in termini temporali.

L'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto il principio dell'accertamento esecutivo riferito ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi in base al quale non è più necessaria, ai fini della riscossione delle somme dovute in base all'accertamento, la notifica della cartella esattoriale. Sulla questione degli accertamenti esecutivi sono poi intervenuti sia il decreto legge n. 70 sia il decreto legge n. 98 del 2011 modificando profondamente il sistema originario.

La decorrenza delle nuove disposizioni. Il primo intervento riguarda la decorrenza delle disposizioni in materia di accertamenti esecutivi che, in base al decreto legge n. 98 del 2011, viene fissata agli atti emessi a far data dal 1 ottobre prossimo anche in relazione a quanto dovuto dal contribuente ai fini Irap oltre che in relazione alle imposte sui redditi ed all'Iva.

Le tutele una volta notificato l'accertamento. È questa, ovviamente, la questione più delicata che deve tenere conto delle disposizioni normative di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 come modificato dagli ultimi provvedimenti di legge nonché di quanto previsto in materia di sospensione degli atti, nonché di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in occasione del forum di ItaliaOggi del 14 gennaio 2011 e degli effetti che si possono produrre laddove, ad esempio, il contribuente decida di presentare istanza di accertamento con adesione. Le diverse ipotesi sono dunque così sintetizzabili:

- la norma prevede che una volta notificato, l'avviso di accertamento obbliga al pagamento degli importi in esso indicati, e, in caso di presentazione del ricorso, di quanto previsto dall'articolo 15 del dpr n. 602 del 1973:

a) in caso di acquiescenza il contribuente paga l'intero importo dell'imposta e delle sanzioni, che possono essere anche ridotte;

b) se decide di presentare il ricorso, la somma dovuta è pari al 30 per cento dell'imposta in quanto si deve tenere conto della modifica apportata all'articolo 15 del dpr n. 602 del 1973 ad opera del dl 70 del 2011. Peraltro, la riduzione della somma provvisoriamente dovuta dal 50 al 30 dovrebbe operare, in mancanza di una norma transitoria, sin da subito e non solo in relazione agli accertamenti esecutivi;

- gli atti di accertamento divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento l'atto viene affidato agli agenti della riscossione per le procedure esecutive. In ogni caso, secondo le modifiche normative contenute nel decreto legge n. 98 del 2011, l'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione. Quindi:

a) vi è l'individuazione di un termine per il pagamento (proposizione del ricorso)

b) vi è l'individuazione di un termine per l'esecutività dell'atto (60 giorni)

c) viene individuato, comunque, un periodo di sospensione dell'esecutività che, di fatto, è di 270 giorni.

Posto che i diversi termini possono non coincidere, va tenuto in considerazione come l'Agenzia delle entrate, in risposta a uno specifico quesito formulato in occasione del forum di ItaliaOggi del 14 gennaio 2011 aveva precisato che, in caso di sospensione feriale dei termini ovvero di presentazione di istanza di accertamento con adesione, la prevista esecutività dell'accertamento decorsi 60 giorni dalla notifica non consente comunque di intraprendere le procedure esecutive prima del termine di pagamento (cioè quello di presentazione del ricorso).

È dunque questo l'aspetto che deve essere valutato alla luce delle modifiche normative in quanto:

a) se si presenta ricorso vi è comunque una sospensione dell'esecuzione di 270 giorni;

b) se si presenta istanza di accertamento con adesione, opera la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso prevista dal dlgs n. 218 del 1997 (90 giorni) fattispecie che non appare configgere con le regole previste dall'articolo 29 una volta presentato il ricorso (ovviamente in caso di mancata conclusione dell'accordo in contraddittorio). Seguendo il ragionamento dell'Agenzia delle entrate, infatti, le azioni esecutive non possono essere intraprese prima del decorso del termine di pagamento che coincide con quello di presentazione del ricorso.

È questo un aspetto decisamente di rilievo che meriterebbe un chiarimento ufficiale tenendo conto, peraltro, che con una ulteriore modifica normativa laddove dinanzi al giudice sia richiesta la sospensione dell'avviso di accertamento, l'istanza dovrà comunque essere decisa entro 180 giorni. Pertanto, alla luce delle modifiche normative il sistema di accertamento esecutivo esce decisamente depotenziato rispetto alle intenzioni iniziali a meno che, naturalmente, non si utilizzi la leva della richiesta delle azioni cautelari, ipotesi questa che fa venir meno la sospensione nella procedura di riscossione delle somme dovute.

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