
È sempre l'art. 22 a introdurre la necessità che sia un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, a dover stabilire il famigerato contenuto induttivo dei nuovi elementi indicativi di capacità contributiva individuati con riferimento all'analisi campionaria di contribuenti differenziati anche in funzione del loro nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. All'indomani dell'approvazione delle novità normative in commento dall'amministrazione finanziaria si levarono rassicurazioni circa la tempestività con la quale sarebbero stati diffusi sia i nuovi elementi significativi di capacità contributiva sia il software di calcolo che avrebbe consentito la determinazione induttiva del reddito sinteticamente accertabile. Furono individuate anche delle scadenze, sistematicamente poi disattese. Intanto già per il periodo d'imposta 2009 sono arrivate le prime avvisaglie dell'accertamento sintetico puro del prossimo futuro. Centinaia di migliaia di contribuenti sono stati infatti raggiunti nei mesi scorsi da missive del fisco nelle quali si metteva in luce la discrepanza fra i redditi dichiarati e quelli desumibili sulla base delle spese sostenute dal contribuente. Al fisco piace giocare d'anticipo. Soprattutto quando solo lui conosce le regole del gioco. Ai contribuenti, ai quali chiede di giocare a carte scoperte, mostrerà le proprie solo a partita chiusa quando ormai per quest'ultimo non c'è più possibilità di rilanciare.
L'operazione Unico 2011 è dunque alle battute finali. Molti applicativi software hanno reintrodotto un'apposita finestra di calcolo denominata redditometro o simili. Verrebbe la voglia di provarla se non fosse che per i motivi che abbiamo detto sopra i calcoli che nella stessa si effettuano non saranno quelli che farà invece il fisco quando deciderà quali sono i nuovi elementi indicativi di capacità contributiva ed i relativi coefficienti di ponderazione reddituale. Attualmente si possono testare i redditi 2009 e 2010 utilizzando i coefficienti del vecchio redditometro, quelli per intendersi valevoli per l'accertamento del periodo d'imposta 2008 e 2007. Difficile dire se il ritardo con il quale stanno elaborando il nuovo paniere di beni e servizi e il relativo software di calcolo, avranno ripercussioni sui futuri accertamenti sintetici. Le commissioni tributarie hanno sempre avuto un atteggiamento poco favorevole nei confronti dei contribuenti che lamentavano l'applicazione a ritroso dei coefficienti del redditometro vecchio stile. Difficile pensare che cambino idea adesso proprio quando l'accertamento sintetico è tornato di gran voga. E il vecchio e vituperato statuto del contribuente? Direbbe, il condizionale purtroppo è d'obbligo, che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che i tributi periodici e le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.