Strumenti e rimedi. Il divieto di abuso del diritto, ricorda la Suprema corte, vale sia rispetto agli istituti di diritto sostanziale sia a quelli di diritto processuale: l'ordinamento giuridico tutela infatti il ricorso agli strumenti predisposti nei limiti in cui essi siano impiegati per il fine per cui sono stati istituiti, senza procurare a chi li utilizza un vantaggio ulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chi li subisce un danno maggiore a quello strettamente necessario per la realizzazione del diritto dell'agente.
Casi concreti. Il concordato fallimentare non fa eccezione. Non risulta ad esempio ammissibile, nell'ambito della procedura concorsuale, la proposta che comporta l'espropriazione del debitore in favore del proponente in misura superiore a quella necessaria per il soddisfacimento dei creditori e il pagamento delle spese; deve poi essere riconosciuta la prevalenza dell'iniziativa assunta dal fallito rispetto a quelle di altri soggetti, a parità di convenienza per i creditori delle relative proposte; ancora: alla luce delle norme che consentono l'individuazione di più classi di creditori, va negata la configurabilità dell'abuso di fronte a una proposta che preveda un trattamento non paritario, salve le cause di prelazione.
Presupposti e limiti. Il fatto che in sede di omologazione del concordato i poteri del giudice siano limitati al controllo di legalità della procedura, e non prevedano alcuna valutazione in ordine al merito della proposta, non impedisce tuttavia al tribunale di verificare l'eventuale abuso del diritto sotteso al concordato preventivo. Ma attenzione: per configurare una vera e propria «strumentalizzazione» dell'istituto previsto dalla legge fallimentare non basta ad esempio che la proposta appaia poco conveniente al debitore, anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, oppure che la stima dei beni sia ritenuta inadeguata dall'imprenditore in default. Per far scattare l'abuso del diritto, infatti, è necessario le modalità di utilizzazione proposte rivelino l'intento di piegare il concordato a finalità diverse da quelle per cui è predisposto, vale a dire agevolare la soluzione anticipata della crisi d'impresa grazie a una soluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non necessario.
