I titolari delle due ditte sostenevano che la federazione aveva agito come rappresentante e quindi era in regime di esenzione dell'imposta. Ma il fisco non era dello stesso avviso. Secondo l'ufficio, infatti, si trattava di un mandato senza rappresentanza e quindi l'operazione non poteva godere del beneficio fiscale.
Questa tesi è stata disattesa dalla Ctp di Trento che, in primo grado, ha annullato l'accertamento Iva. Poi la Ctr ha cambiato le carte in tavola, sancendo a carico del destinatario della fattura un obbligo di regolarizzazione. Questa decisione è stata condivisa e resa definitiva dalla sezione tributaria. In particolare secondo gli Ermellini, «sussiste l'obbligo del destinatario della fattura di procedere alla regolarizzazione nei casi in cui, come quello in esame, l'emittente abbia dato al negozio sottostante una qualificazione diversa da quella dovuta».
Mentre sul fronte sanzioni l'azienda ha vinto, vista la riforma normativa che le ha abolite. Infatti, ha ricordato la Cassazione, «l'obbligo imposto dall'art. 41 del dpr n. 633 del 1972 di pagare anche il tributo nelle ipotesi di mancata regolarizzazione delle operazioni costituiva una sanzione impropria sensi dell'art. 3, comma 3 del dlgs n. 472 del 1997 non poteva più essere applicata dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, comma 8 del dlgs n. 471 del 1997».
