Certificati medici online. Il collegato lavoro (legge n. 183/2010) ha equiparato le regole del settore del lavoro privato a quelle del pubblico impiego per quanto riguarda la «trasmissione telematica dei certificati di malattia» (si tratta dell'estensione, al settore privato, dell'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, il Tu pubblico impiego). In particolare, è previsto che il certificato medico attestante l'assenza per malattia di un dipendente sia inviato, per via telematica, direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia; una volta ricevuto il certificato, l'Inps lo invia, sempre per via telematica, al datore di lavoro. Queste regole sono state estese al settore privato con effetto dal 1° gennaio 2010; tuttavia la legge n. 183/2010 è entrata in vigore successivamente, ossia il 24 novembre, che rappresenta dunque la data a partire dalla quale deve ritenersi uniformato il regime legale su rilascio e trasmissione dei certificati medici, tra pubblico e privato. Successivamente, una nota ministeriale ha previsto un regime transitorio per il solo settore privato consentendo ai datori di lavoro, durante i tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare in gazzetta ufficiale (cioè fino al prossimo 13 settembre), la possibilità di richiedere ai propri lavoratori l'invio, secondo le tradizionali modalità, di una copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico all'atto dell'invio telematico (raccomandata postale, per esempio, o consegna a mano).
Email ed sms. In vista dell'entrata in vigore (dal 14 settembre come detto), Confindustria, Confapi, Cgil, Cisl e Uil si sono preoccupati di coordinare le nuove regole con la disciplina dei ccnl, mediante disposizioni specifiche che resteranno operative fino a quando non saranno stati i singoli ccnl ad armonizzare le nuove modalità. In pratica, fino al 13 settembre il lavoratore continua ad inviare il certificato di malattia cartaceo con le modalità previste da ciascuno ccnl. Dal 14 settembre il medico non potrà più rilasciare più al lavoratore il certificato di malattia in forma cartacea (è la novità principale del nuovo sistema), sostituito da un «numero identificativo» che il medico è obbligato a consegnare al lavoratore. I recenti accordi stabiliscono che il lavoratore è tenuto a comunicare questo numero alla propria azienda entro i termini fissati dai vigenti ccnl per l'invio della certificazione di malattia su carta (praticamente c'è lo scambio tra certificato e numero), potendo utilizzare i mezzi tecnologici quali, per esempio, email o sms. L'obbligo di comunicazione del numero identificativo scatta in presenza di espressa richiesta da parte dell'azienda; se manca, quindi, il lavoratore può astenersi.
