Fin qui la nota dell'agenzia delle dogane. Per quanto riguarda il contenuto delle modifiche, oltre ad alcuni interventi di coordinamento normativo, occorre ricordare che è stato anzitutto integrato il comma 4, lettera b), dell'art. 50-bis, prevedendo espressamente, nell'ambito della disciplina dei depositi Iva, che l'operazione di immissione in libera pratica in sospensione d'imposta dei beni provenienti da paesi terzi è effettuata «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta». La garanzia, tuttavia, non è dovuta dai soggetti «certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93», ossia i soggetti in possesso dello status di operatore economico autorizzato, nonché dai soggetti esonerati da tale obbligo ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle leggi doganali (dpr 43/1973).
In secondo luogo, mediante l'inserimento di un nuovo periodo al comma 6 dell'art. 50-bis, è stato stabilito che fino all'integrazione delle informazioni delle banche dati delle agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito deve comunicare al gestore anche i dati relativi alla liquidazione dell'Iva effettuata ai sensi dello stesso comma 6, anche ai fini dello svincolo della predetta garanzia. Nell'applicazione di questa nuova disposizione, naturalmente, si dovrà tenere conto che l'imposta non va liquidata nel caso in cui l'operazione di estrazione non comporti l'applicazione del tributo (ad esempio, se i beni estratti formano oggetto di cessione intracomunitaria o di esportazione). Le modalità di integrazione telematica dovranno essere stabilite con un provvedimento congiunto dei direttori dell'agenzia delle dogane e delle entrate. Correlativamente, è stato infine previsto che il gestore del deposito deve conservare anche la comunicazione relativa alla liquidazione dell'Iva effettuata dal soggetto che provvede all'estrazione.
