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Chi è mini non deve pagare Irap

del 27/07/2011
di: di Debora Alberici
Chi è mini non deve pagare Irap
La Cassazione fissa un altro fondamentale paletto sull'Irap. Sono esenti dal versamento dell'imposta i piccoli commercianti e artigiani, in generale i piccoli imprenditori, che lavorano da soli e con i mezzi indispensabili alla professione.

Insomma secondo la Suprema corte (ordinanza numero 16340 depositata il 27 luglio 2011), il concetto di autonoma organizzazione, che fa da ago della bilancia nel contenzioso sull'Irap, non deve fare riferimento solo ai liberi professionisti ma va esteso senza restrizioni anche ai piccoli commercianti (in questo caso un ambulante) e ai piccoli imprenditori in genere.

Tre i paletti fissati dai giudici di Piazza Cavour: il contribuente ha diritto al rimborso quando «sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse». Poi, ecco il secondo requisito chiesto anche per le organizzazioni dei piccoli professionisti, si ottiene il rimborso quando il commerciante non «impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione». Oppure quando non si «avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».

Resta a carico del contribuente, precisa ancora la sezione tributaria, l'onere di dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione.

In altri termini, ecco un altro passaggio fondamentale della decisione, «in tema di Irap, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata».

Dunque, un verdetto senza appello quello pronunciato dalla Commissione tributaria regionale di Campobasso che, confermando la decisione della Ctp, aveva ritenuto illegittimo il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria in relazione alla richiesta di rimborso Irap di un ambulante di casalinghi. Infatti gli «Ermellini» hanno respinto il ricorso del fisco che aveva presentato due motivi. Secondo il primo l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto «che i redditi derivanti da attività commerciale di cui all'articolo 2195 del codice civile – svolgendo il contribuente l'attività di commercio ambulante di casalinghi – per questa sola circostanza sono qualificabili come redditi di impresa e che, come tali, sono idonei a produrre Irap tassabile». Ma questa tesi non ha fatto breccia a Piazza Cavour. Secondo il Collegio di legittimità, infatti, il concetto di autonoma organizzazione sul fronte Irap va esteso anche ai piccoli commercianti.

Resta sempre da stabilire quali sono i beni che superano la soglia tollerata per l'esenzione. Pagherà l'Irap il piccolo commerciante che ha un negozietto in affitto senza dipendenti? Secondo quest'ultima decisione sembrerebbe proprio di no.

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