Ritenuta – Dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane spa devono operare una ritenuta sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni indicate (36 e 55%); detta ritenuta opera a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dalle imprese che eseguono tali opere e potrà essere utilizzata, dalle stesse, in abbattimento delle imposte liquidate in sede dichiarativa. Sul punto, si ricorda che con specifico provvedimento direttoriale, prot. n. 94288/2010, l'Agenzia delle entrate ha individuato, limitandole, le fattispecie cui si rende applicabile la ritenuta, confermando che banche e poste sono tenute a trattenere la ritenuta all'atto di accreditamento delle somme, a eseguire il versamento con le modalità indicate all'art. 17, dlgs n. 241/1997, a rilasciare la certificazione al beneficiario (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) e a indicare, nella dichiarazione dei sostituti (modello 770), i dati relativi ai pagamenti effettuati.Con il medesimo provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha precisato che detta ritenuta deve essere effettuata esclusivamente sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio (art. 1, legge 27/12/1997 n. 449) e per gli interventi destinati al risparmio energetico (commi da 344 a 347, art. 1, legge 296/2006) e che la stessa deve essere versata utilizzando il modello di delega «F24» e utilizzando il codice tributo «1039» (rm 65/E/2011).
Ristrutturazioni – A decorrere dal 14 maggio scorso, il decreto sviluppo ha, inoltre, abrogato il comma 19, dell'art. 1, della legge n. 244/2007 venendo meno l'obbligo, al fine di poter beneficiare della detrazione del 36%, di indicare distintamente nella fattura emessa il costo della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione; adempimento, peraltro, non più obbligatorio, a decorrere dall'1/1/2008, neppure per ottenere la riduzione dell'aliquota Iva al 10%. Inoltre, la lett. q), del comma 2, dell'art. 7 del medesimo decreto, per i lavori iniziati dopo la medesima data (14/05/2011), ha fatto venire meno l'obbligo di inviare preventivamente la «Comunicazione di inizio lavori» all'Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara - disponendo però che, per beneficiare e non decadere dal bonus, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne dispone l'eventuale godimento, in presenza di detrazione richiesta dal detentore (comodato, locazione o altro) e gli altri dati richiesti ai fini della verifica della detrazione; a tale obbligo si aggiunge quello che riguarda la documentazione, da definire con provvedimento direttoriale delle Entrate, che dovrà essere esibita a semplice richiesta degli uffici.
