In sostanza, il citato comma in virtù della obiettiva incertezza della fattispecie in esame, ha previsto la non applicazione delle sanzioni sul recupero delle agevolazioni nei riguardi delle fondazioni bancarie quand'anche il relativo provvedimento di diniego sia interessato da giudizio di revocazione ex art. 395 del codice di procedura civile.
Obiettivo delle disposizione è stato quello di porre chiarezza circa il profilo sanzionatorio stante la reiterata situazione d'incertezza in merito all'applicabilità o meno delle stesse. Che sussistessero condizioni di incertezza è provato dagli atti dell'Amministrazione Finanziaria stessa che, in sede di accertamento, ha provveduto solo in alcuni ad applicare le sanzioni, mentre in altri ha disposto soltanto il recupero dell'imposta.
Storicamente, l'origine di tale incertezza era desumibile proprio nella natura e nelle finalità sociali proprie delle fondazioni bancarie; infatti, soltanto a seguito di un lungo dibattito, affrontato peraltro anche a livello comunitario, si è giunti alla conclusione che le fondazioni bancarie non potessero rivestire la qualifica di enti non commerciali – ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera c) del Tuir – e quindi non potessero beneficiare delle relative agevolazioni previste dall'articolo 6 del dpr n. 601/73 e dall'articolo 10-bis della legge n. 1745/62.
Tale situazione di generale indecisione è rinvenibile anche in molteplici pronunce della suprema Corte di Cassazione che, solo in alcuni casi, hanno legittimato l'applicazione delle sanzioni.
A tal riguardo, vale ricordare la sentenza della Cassazione n. 26887 del 2009 che, ritenendo sussistente l'obiettiva incertezza della norma ai sensi dell'art. 8 del dlgs 546/1992, ha disapplicato le sanzioni irrogate alla fondazione bancaria pur accogliendo le tesi dell'Ufficio.
Date, quindi, le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito normativo – in applicazione dell'art. 6, comma 2 del dlgs 472/1997 e dell'art. 10, comma 2 della L. 212/2000 – il legislatore della manovra ha quindi operato da spartiacque, disponendo la disapplicazione delle sanzioni in sede di revoca della agevolazione.
