A ricorrere alla Corte è stata la prima sezione penale della Cassazione, non convinta dell'interpretazione data alla norma dalle Sezioni unite e contraria alla retrodatazione. Secondo gli Ermellini, così come interpretata dalle Ss.uu., «la norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento di situazioni eguali», in quanto «i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna».
La Consulta ha ricordato che in materia di «contestazioni a catena» la ratio delle norme del codice è di «evitare che prassi artificiose o colpevoli inerzie dell'autorità giudiziaria possano incidere in senso negativo sulla permanenza in vinculis dell'imputato» determinando uno spostamento in avanti del giorno dal quale si computano i termini massimi di durata delle misure cautelari.
E se si seguisse l'interpretazione delle Sezioni unite, che preclude l'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, secondo i giudici delle leggi si violerebbe l'art.3 della Costituzione «determinando ingiustificate disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali».
