La nuova ritenuta, dunque, si inserisce a metà strada tra l'applicazione della ritenuta domestica e l'esenzione prevista dalla direttiva, prevedendo l'applicazione di una ritenuta del 5% a condizione, tuttavia, che i relativi interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori e che tali prestiti siano:
1. negoziati in mercati regolamentati degli stati membri dell'Unione europea e degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
2. garantiti dai soggetti che corrispondono gli interessi ovvero dalle società del gruppo.
Sono soggetti alla ritenuta del 5% gli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio (data di entrata in vigore del decreto), ma viene concessa la possibilità di «regolarizzare» anche la posizione degli interessi già corrisposti a tale purché il sostituto d'imposta versi, entro il 30 novembre 2011, una ritenuta del 6% (sostitutiva anche dell'imposta di registro sulla garanzia) e i relativi interessi legali. Con riferimento all'imposta di registro, stante la presunzione di territorialità dell'atto di garanzia sul prestito erogato previsto alla lettera b) del nuovo articolo 8-bis, la stessa è dovuta con aliquota dello 0,25% con evidente, quanto poco comprensibile, riferimento all'aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine.
Resta inteso che la possibilità di applicare la ritenuta del 5% è altresì subordinata alla sussistenza degli altri requisiti indicati dall'articolo 26-quater.
