Un'importante novità contenuta nel Testo unico riguarda i soggetti che svolgono il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (ovvero gli iscritti nei registri dei praticanti tenuti dagli ordini professionali): essi potranno, infatti, essere inquadrati nel contratto di apprendistato nell'ambito del cosiddetto apprendistato di alta formazione e ricerca. Detta previsione fa sorgere una serie di dubbi in merito alla validità e all'effettiva applicabilità di tale contratto nei confronti dei praticanti. In primo luogo, la stessa natura della pratica professionale, che dovrebbe condurre il praticante di oggi, attraverso una fase di formazione, a divenire il professionista (autonomo e indipendente) di domani, poco si concilia con una tipologia contrattuale finalizzata a formare soggetti che dovranno essere inquadrati in forme di lavoro stabili e subordinate. In tale contesto, è necessario ribadire come il tirocinio rappresenti un periodo di formazione e di lavoro volto alla successiva iscrizione in un albo e allo svolgimento di un'autonoma attività professionale e non a un'assunzione a tempo indeterminato presso lo studio in cui si è svolta la pratica. Tale contraddizione si rafforza se, anche volendo inquadrare il tirocinante nel contratto di apprendistato, ci si chiede a quale livello contrattuale/retributivo occorra fare riferimento: quello di un dipendente del professionista presso cui si svolge la pratica? O quello dello stesso professionista? A parere di chi scrive sarebbe molto più efficace, come da anni proposto dall'Ungdcec, prevedere un compenso minimo obbligatorio a carico del dominus, sotto forma di borsa di studio, per tutto il periodo del tirocinio professionale.
Infine, non si può non tenere conto del fattore previdenziale: allo stato dei fatti si potrebbero verificare situazioni in cui un soggetto si trovi ad aver versato una contribuzione Inps negli anni di pratica professionale e una contribuzione alle casse di previdenza autonome negli anni di svolgimento della professione (in alcuni casi né ricongiungibili né totalizzabili). Senza tenere conto che alcune casse di previdenza, come quella dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri, prevedono la possibilità, attraverso il cosiddetto istituto della preiscrizione, di versare i propri contributi previdenziali già durante il periodo di tirocinio.