In particolare in fondo alle lunghe motivazioni la Cassazione ha messo nero su bianco che «il beneficio della preventiva escussione e salvo il caso di una esplicita sua estensione a una tale eventualità, non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale, ove non vi siano ed ove non siano dal fideiussore indicati beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore».
Infatti, ha premesso il Collegio di legittimità, nulla vieta che l'alea peculiare della sottoposizione della propria ragione di credito alla procedura concorsuale, in questo caso il fallimento, per le facilmente immaginabili ulteriori difficoltà di «soddisfacimento», possa essere accettata dalle parti. È necessario, però, che la banca avverta il creditore dei beni ancora assoggettabili ad azione esecutiva. La Cassazione ha quindi rinviato gli atti al Tribunale di Roma perché valuti l'effettiva entità del credito. Proprio per questo, ammette Piazza Cavour, non è stata possibile una decisione nel merito. Sulla stessa linea la Procura generale del Palazzaccio, infatti, nell'udienza tenutasi lo scorso 6 giugno, aveva chiesto al Collegio di legittimità di accogliere il ricorso che l'azienda creditrice aveva presentato contro l'istituto di credito.
Ora, alla luce degli orientamenti enunciati dalla Suprema corte, il Tribunale di Roma dovrà scrivere la parola fine alla vicenda.
