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Energia, proroghe bocciate

del 14/07/2011
di: di Dario Ferrara
Energia, proroghe bocciate
Sono incostituzionali le proroghe riconosciute ai concessionari che utilizzano masse d'acqua per la produzione di energia nelle centrali idroelettriche. Con la sentenza 205/11, infatti, la Consulta dichiara l'illegittimità di due norme, l'una totale, l'altra parziale, dell'articolo 15 del dl 78/2010 convertito in legge 122/10: la prima riguarda il comma 6-ter, lettere b) e d); la seconda investe il comma 6quater nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Il punto è proprio che, in questo caso, lo Stato invade la competenza degli enti territoriali. E la previsione della proroga di ulteriori sette anni a favore delle concessionarie che sono società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate dalle province e/o da società controllate dagli enti (per una quota minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale), va in una direzione contraria alle indicazioni fornite dall'Unione europea, che puntano a eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a concessionari uscenti o aziende controllate da enti locali. Ha ragione dunque la Giunta che amministra la Liguria: non esiste in concreto l'esigenza di colmare un vuoto legislativo nell'applicazione di principi fondamentali statali nelle more dell'emanazione della normativa regionale. È giusto preoccuparsi di evitare uno iato temporale nell'erogazione del servizio consentendo il graduale espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario. Ma risulta sufficiente la disposizione che consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, se alla data di scadenza della concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore. La proroga, fra l'altro, è giustificata con esigenze di contenimento delle spesa pubblica, per evitare che lo Stato venga esposto a richieste di indennizzi da parte dei concessionari. Ma il rinvio all'apertura al libero mercato, per quanto breve, risulta in contrasto con i principi Ue perché «impedisce l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori».
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