
Conciliazione monocratica
Il caso riguarda la conciliazione monocratica, ossia una forma di conciliazione che può avvenire a seguito di specifica richiesta di intervento ispettivo in azienda da parte del lavoratore (conciliazione cosiddetta preventiva), oppure, a discrezione del personale ispettivo, nel corso di un'ispezione (è la cosiddetta conciliazione contestuale). Nell'uno o nell'altro caso è previsto che le parti (datore di lavoro e lavoratore) siano convocate: nel caso di conciliazione preventiva, nel più breve tempo possibile, dal funzionario assegnatario; nel caso di conciliazione contestuale sulla base di una valutazione del funzionario della dpl preposto. Le parti possono presentarsi al tentativo di conciliazione monocratica personalmente (con o senza assistenza sindacale o professionale) oppure rappresentate da persone munite di valida delega a transigere e conciliare.
I chiarimenti
Sul punto il ministero del lavoro ha precisato che la delega a esperire il tentativo di conciliazione monocratica di una controversia presso la direzione provinciale del lavoro, in caso di richiesta di intervento ispettivo, non richiede l'autentica davanti al notaio o presso un funzionario della stessa direzione provinciale del lavoro, essendo viceversa sufficiente una delega a conciliare sottoscritta dalla parte, corredata di copia del documento di identità ovvero l'autentica rilasciata dall'addetto del comune o dell'avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.