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Mediazione non per tutti

del 13/07/2011
di: di Gabriele Ventura
Mediazione non per tutti
Tirocinio obbligatorio e formazione continua per i mediatori. Che, per poter operare, dovranno partecipare, assistiti, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti al registro del ministero della giustizia. E sottoporsi a una specifica formazione e a un periodo di aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione. In più, gli organismi dovranno prevedere criteri inderogabili per l'assegnazione delle liti ai mediatori, determinati a seconda della competenza professionale, ricavata in particolare dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Quindi, un laureato in architettura non potrà occuparsi di controversie nate in ambito medico. Sono queste le principali novità contenute nel regolamento di modifica del precedente decreto ministeriale n. 180/2010, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta e che ItaliaOggi è in grado di anticipare. Nessuna sorpresa, quindi, rispetto alle modifiche annunciate settimana scorsa (si veda ItaliaOggi del 7 luglio). E in particolare non c'è traccia, nel dm, né dell'ipotesi circolata in questi giorni sull'introduzione di un limite temporale di tre-cinque anni all'obbligatorietà della mediazione, né dell'assistenza tecnica legale obbligatoria, promessa dall'ex ministro della giustizia. Le modifiche al regolamento di attuazione del dlgs n. 28/2010, emanate dal ministro della giustizia di concerto con lo Sviluppo economico, intervengono quindi mettendo nuovi paletti ai requisiti dei mediatori e stringendo le maglie sulla vigilanza del ministero sugli organismi di conciliazione e sugli enti di formazione, coinvolgendo l'Ispettorato generale di via Arenula. Ma vediamo le novità in dettaglio. Oltre, alla modifica dell'art. 4 sui criteri per l'iscrizione nel registro (i mediatori dovranno dimostrare il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale e partecipare, in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione; per i mediatori già abilitati, invece, il regolamento proroga a un anno, anziché sei mesi, il periodo entro il quale acquisire i requisiti formativi previsti per l'esercizio della mediazione) si interviene anche all'art. 7, dove si deve prevedere che il mediatore deve svolgere l'incontro con la parte istante «anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo». Infine, il dm interviene sui criteri di determinazione dell'indennità (art. 16 del dm n. 180/10) prevedendo, tra l'altro, che l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione debba essere aumentato in misura non superiore a un quarto (anziché un quinto) in caso di successo della mediazione.
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