
No all'eutanasia. L'articolo 1 (Tutela della vita e della salute) vieta preliminarmente «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio» e sancisce i principi della tutela della vita umana e della dignità della persona.
Il consenso informato. Il ddl provvede alla disciplina, con una norma di carattere generale, del consenso informato ai trattamenti sanitari, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica.
Le Dat. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto «dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari» e può anche esplicitare «la rinuncia» ad alcuni trattamenti «in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale». Alimentazione e idratazione - che «non possono formare oggetto di Dat» - «devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo». La Dat, ad ogni modo, «assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per - è l'ultima modifica apportata dalla maggioranza con un emendamento approvato dall'aula di Montecitorio - accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale». Le Dat, manoscritte o dattiloscritte, devono essere sottoscritte dal medico curante, hanno validità di cinque anni, sono pienamente revocabili, rinnovabili e modificabili. Non si applicano, però, «quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato» (art. 4). Chi compila una Dat può nominare un fiduciario. La Dat non ha carattere vincolante per il medico curante.