La novità. L'articolo 37, comma 6, lettera t), del dl n. 98/ 2011 ha stabilito l'applicazione, da anni auspicata dai giudici, del contributo unificato anche nel processo tributario, introducendo il comma 6-quater all'art. 13 del dpr n. 115/2002. Per effetto di ciò, è stata contestualmente abrogata la disciplina che sottoponeva il contenzioso fiscale all'imposta di bollo. Il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia (si veda tabella in pagina). A tale scopo, ricorda la nota ministeriale alle segreterie delle commissioni, l'importo del contendere deve essere determinato sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 12, comma 5 del dlgs n. 546/1992 (ossia prendendo in esame solo l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, salvo che il ricorso non riguardi solo queste ultime).
Dichiarazione del valore. La direzione della giustizia tributaria del Df raccomanda quindi ai direttori di segreteria, incaricati della verifica sull'applicazione del contributo unificato, di controllare scrupolosamente che per tutti i ricorsi notificati a partire dal 7 luglio 2011 il contribuente (o il suo difensore) abbia provveduto all'indicazione del valore della lite mediante apposita dichiarazione. Quest'ultima dovrà essere presentata anche dagli enti impositori per i ricorsi da loro introdotti, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato.
Modalità di versamento. La nota indirizzata ai segretari delle commissioni ricorda poi le modalità di versamento degli importi dovuti a titolo di contributo unificato, regolate dall'articolo 192 del dpr n. 115/2002. In particolare, le somme potranno essere pagate: ai concessionari, attraverso il modello F23, anche in via telematica (il codice tributo da utilizzare è «941-T»); presso gli uffici postali, utilizzando l'apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia; presso le tabaccherie. A prescindere dalla modalità di versamento, è sempre previsto il rilascio di una ricevuta, che dovrà essere allegata al ricorso al momento del deposito.
Nel ribadire ai direttori di segreteria la necessità di una «scrupolosa osservanza» di queste prime linee guida, il Df annuncia che a breve saranno fornite ulteriori istruzioni di dettaglio in merito all'applicazione e al recupero del contributo unificato.
