È quanto ha chiarito il Consiglio di Stato, nel testo della sentenza n. 3984 depositata lo scorso 4 luglio, ribadendo un principio che oramai va sempre più consolidandosi nel panorama giurisprudenziale amministrativo (su tutte si veda CdS - Sez. VI - 2 marzo 2009, sentenza n. 1164).
Secondo il collegio di Palazzo Spada, la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione Pubblica, non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ma solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente. Non si può invece pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), in quanto le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Ne consegue che la pubblica amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
