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Sindaci-revisori, vale il codice

del 06/07/2011
di: di Luciano De Angelis
Sindaci-revisori, vale il codice
Valgono le norme del codice civile e non quelle del dlgs 39/10 nel caso di cessazione del sindaco revisore. Il rifiuto di pagare o di adeguare il corrispettivo a specifiche clausole contrattuali legittima le dimissioni del revisore. In caso di revoca o dimissioni, specifiche documentazioni dovranno essere inviate al dipartimento della ragioneria generale. Sono questi gli aspetti salienti della bozza di regolamento in merito alla revoca del revisore, da qualche giorno in pubblica consultazione (insieme ad altri cinque) sul sito della Ragioneria generale dello stato (si veda ItaliaOggi di ieri).

La bozza

del «regolamento revoca»

In primo luogo, la bozza del regolamento chiarisce che nel caso di sindaco incaricato anche della revisione legale dei conti si applichino le norme del codice civile e non quelle del dlgs 39/10. La questione non è di poco conto poiché, da un lato, in merito alla revoca bisognava considerare se la «giusta causa» dovesse o meno essere approvata con decreto del Tribunale (art. 2400, comma 2) e, dall'altro, se in caso di rinuncia o decadenza, il sindaco revisore fosse chiamato a rimanere in carica fino a quando la delibera di conferimento di nuovo incarico non fosse divenuta efficace. L'art. 1 della bozza del regolamento è «tranchant» sul tema disponendo che valgono le disposizioni degli artt. 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. Da ciò deriva:

1) le dimissioni del sindaco-revisore avranno effetto immediato e lo stesso sarà sostituito dal supplente secondo le norme dell'art. 2401 c.c.;

2) la deliberazione di revoca del sindaco-revisore sarà inefficace sino a che la giusta causa non sarà approvata con decreto del tribunale.

Le cause di dimissione

L'art. 6, del regolamento prevede una serie di situazioni, esposte nella tabella sottostante, che legittimano le dimissioni del revisore (fino al dlgs 39/10 non previste dalla legge). Il revisore, secondo la bozza di regolamento, potrà giustificare in modo anche estraneo alle situazioni contemplate, le proprie dimissioni, purché le motivi adeguatamente e, di fatto, risulti impossibile la prosecuzione del contratto (un esempio potrebbe essere quello del revisore che cessa di svolgere funzioni di revisione per dedicarsi ad altre attività).

La giusta causa di revoca

L'art. 5 del decreto in commento, espone quali potranno essere giuste cause di revoca. Molte di queste cause coincidono con quelle che, ai sensi dell'art. 6, costituiscono circostanze idonee a legittimare le dimissioni. Fra queste: Il cambiamento del socio di controllo (a), il cambiamento del revisore del gruppo (b), il cambiamento della composizione del gruppo tali da determinare l'impedito controllo (c), l'insufficienza di mezzi e risorse (d), la compromessa indipendenza del revisore (e). Da segnalare che, il regolamento prevede quale giusta causa di revoca anche il venir meno dei requisiti previsti dalla legge perché la società sia sottoposta a revisione (es. riduzione del capitale sociale di srl al di sotto dei 120 mila euro). Altri fatti che rendano inattuabile la prosecuzione del contratto di revisione possono essere addotti del revisore con adeguata motivazione, purché tali da rendere concretamente impossibile la prosecuzione del contratto stesso.

Obblighi

di comunicazione

Entro 15 giorni dall'assemblea che ne ha decretato la cessazione dall'incarico, la società dovrà provvedere ad inviare alla Ragioneria generale dello stato un'apposita documentazione. In particolare, oggetto di invio dovranno essere la delibera assembleare riguardante la cessazione anticipata, le osservazioni del revisore legale cessato, il parere dell'organo di controllo e la relazione degli amministratori in merito alle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

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