
Il ministero spiega, prima di tutto, che la definizione di agente chimico fornita dal T.u. sicurezza è notevolmente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica. Relativamente agli attori responsabili della sicurezza, come individuati dai nuovi regolamenti, il ministero spiega che il datore di lavoro può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle. In ogni caso, resta comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, o nell'etichettatura oppure nell'imballaggio, e questo anche nell'ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il distributore. Quanto agli obblighi, il ministero aggiunge che ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei regolamenti, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.
Infine, il ministero precisa che i regolamenti Reach e Clp sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla «valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni». Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire le informazioni di pericolosità, secondo il ministero, resta la scheda dati di sicurezza (Sds). Un ulteriore strumento di ausilio, per fornire le informazioni ai lavoratori, è invece rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).