La situazione di mercato attuale vede protagniste le imprese di produzione o vendita di beni e servizi e le agenzie che, in outsourcing, promuovono e commercializzano prodotti e servizi.
L'agente ha, di solito, una area territoriale di competenza. In alcuni casi le aziende hanno provveduto a nominare le agenzie pubblicitarie quali responsabili del trattamento; in altri casi gli agenti operano da titolari autonomi del trattamento dei dati dei potenziali clienti, tanto che le aziende rivendicano la loro estraneità rispetto ad eventuali illeciti. E si tratta di illeciti che il garante ha intenzione di reprimere con maggior forza: contatti promozionali indesiderati anche a soggetti iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni; trasmissione, in assenza del consenso informato dell'interessato, di messaggi a carattere pubblicitario via telefax, ecc.
Tuttavia il garante ha rilevato che molto spesso gli agenti vengono individuati come titolari autonomi del trattamento,anche se non possono rivestire questo ruolo.
Non c'è autonomia, infatti, se i contatti a carattere promozionale sono effettuati in nome, per conto e nell'interesse della società preponente: identificarsi durante la chiamata con il nome dell'azienda fa credere all'interlocutore di essere destinatario di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dalla società; non c'è autonomia se le aziende danno puntuali indicazioni alle agenzie su compiti e mezzi da impiegare e se l'agente usa la modulistica predisposta dall'azienda preponente.
Altri sintomi dell'assenza di autonomia sono riscontrati nel fatto che agli agenti vengono fornite, per il tramite di circolari o incontri, convention, istruzioni , anche le specifiche indicazioni operative da seguire per lo svolgimento dell'attività di marketing e nel fatto che le aziende preponenti hanno compilato una propria black list con i nominativi dei soggetti che hanno proposto relcami o segnalazioni.
Se così stanno le cose le agenzie in outsourcing che effettuano il trattamento di dati personali non possono essere considerate quali titolari autonomi: solo formalmente sono autonomi, ma sostanzialmente i veri titolari sono le aziende. Questo vale per qualsiasi tipo di marketing e di attività promozionale (non solo per quello telefonico).
Sono, infatti, sempre le aziende ad assumere decisioni relative alle finalità delle campagne promozionali, ad impartire impartire istruzioni e direttive vincolanti e a controllare l'attività degli agenti.
Tra l'altro, rileva il garante, se l'agente fosse un autonomo titolare allora sarebbe illecito il trasferimento di dati dei clienti dall'agente alla società preponente, a meno che l'agente non acquisisca il consenso informato del cliente alla trasmissione dei suoi dati o se ricorrono casi di esonero (come ad esempio la necessità per l'esecuzione del contratto).
