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Prestiti obbligazionari, ritenuta non residenti al 5%

del 05/07/2011
di: La Redazione
Prestiti obbligazionari, ritenuta non residenti al 5%
Ritenuta limitata al 5% sugli interessi erogati a soggetti non residenti ma destinati a finanziare il pagamento di ulteriori interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli stessi soggetti finanziati e atti di garanzia soggetti a registro nella misura dello 0,25%. Queste le principali novità della manovra correttiva sul regime tributario applicabile ai pagamenti di interessi e royalties tra società consociate, collocate in stati membri diversi, di cui all'art. 26-quater, dpr n. 600/1973, come introdotto dal dlgs n. 143/2005, che ha recepito la direttiva 2003/49/CE. Con il decreto legislativo n. 143/2005, il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria richiamata introducendo, di fatto, un'esenzione da imposizione degli interessi o canoni (royalties, brevetti, marchi, formule, processi e quant'altro) pagati a società non residenti, nel rispetto delle condizioni dettate dalle lettere da a) a e), del comma 2, dello stesso art. 26-quater, dpr n. 600/1973 mentre, fino all'adozione della direttiva, ogni stato membro applicava una ritenuta alla fonte ai detti pagamenti e la tassazione definitiva avveniva nel paese del percettore, fatti salvi gli esoneri destinati a evitare doppie imposizioni. Sul punto è opportuno evidenziare che l'applicazione della citata esenzione rappresenta un regime «derogatorio» al regime ordinario che resta subordinato al rispetto di determinate condizioni indicate, in particolare, dal comma 2, del citato art. 26-quater; la conseguenza è che l'esclusione e/o la revoca dell'agevolazione comporta l'applicazione della disciplina ordinaria e l'assoggettamento a tassazione diretta (e applicazione della ritenuta) dei pagamenti degli interessi e dei canoni tra soggetti residenti in diversi stati membri, da tassare definitivamente nello stato del percettore, in ossequio alla relativa disciplina nazionale. Il nuovo comma 8-bis, inserito nell'art. 26-quater del dpr n. 600/1973, dispone che, in difetto dei requisiti indicati alla lettera c), del comma 4 (le società non residenti non sono beneficiarie effettive degli interessi), le società che effettuano pagamenti di interessi e royalties, in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del medesimo decreto, sono costrette ad applicare una ritenuta d'acconto su tali erogazioni, pari al 5% degli interessi corrisposti, se destinati a soggetti non residenti che utilizzano i proventi per finanziare il pagamento di ulteriori interessi e proventi riferiti a prestiti obbligazionari emessi da taluni percettori, se negoziati in mercati regolamentati Ue o dello spazio economico europeo e se garantiti dagli stessi sostituti o da capogruppo controllante o da altra società controllata. Per quanto concerne la decorrenza, le nuove disposizioni si applicano nel periodo di entrata in vigore della manovra, con l'ulteriore aggravio dell'assoggettamento a imposta di registro dello 0,25% di qualsiasi atto di garanzia dell'operazione. Infine, con riferimento ai prestiti in corso, la nuova disciplina si rende applicabile anche ai prestiti già erogati, purché il sostituto d'imposta proceda al versamento di un'imposta sostitutiva (anche ai fini dell'imposta di registro dovuta) nella misura del 6%, entro il prossimo 30 novembre.
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