
Reato non versare le ritenute. La novità scaturisce dal Collegato lavoro, la legge n. 183/2010 in vigore dal 24 novembre 2010, la quale ha stabilito che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e a progetto configura nei confronti dei committenti il reato d'illecito penale come già avviene per i datori di lavoro (legge n. 638/1983). In seguito alla nuova norma del Collegato, oggi vige un'unica disciplina sanzionatoria nei confronti dei datori di lavoro e dei committenti, per omesso versamento delle ritenute contributive. In pratica, come ha spiegato l'Inps (circolare n. 71/2011, si veda ItaliaOggi del 6 maggio 2011), nei confronti dei committenti che omettano di versare le ritenute, va attivato un procedimento amministrativo che comporta l'obbligo di contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, con intimazione a adempiere al pagamento nel termine di tre mesi. Se il pagamento avviene entro tale termine, si ha l'automatica non punibilità del soggetto tenuto al versamento. Tuttavia, trascorso il termine di tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, e pur in presenza di avvenuto adempimento, resta comunque fermo per l'Inps l'obbligo della denuncia di reato alla competente autorità giudiziaria.
Nuovo codice per amministratori. Il nuova reato si applica soltanto nei confronti dei committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative effettuate da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir. Si tratta, quindi, di rapporti di co.co.co., anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività senza vincolo di subordinazione. Con messaggio n. 13753/2011, al fine d'individuare gli amministratori che alla data di scadenza del versamento contributivo omesso avevano la responsabilità legale di tale adempimento e nei cui confronti si verifica la coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore, l'Inps ha istituito il codice tipo rapporto «1E» «Amministratore e legale rappresentante in carica». Diversamente, per gli altri amministratori che non rivestono la carica di legale rappresentante, continuerà invece ad essere utilizzato il codice tipo rapporto «1A». Il nuovo codice è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011 e andrà utilizzato per dichiarare i dati relativi a un amministratore che rivesta nello stesso momento la carica di legale rappresentante.