Buona fede e correttezza. L'articolo 16 della legge 183/2010 ha consentito in via transitoria alle amministrazioni di rivedere i part-time concessi prima del maggio 2008, in modo da ripristinare un rapporto paritetico tra datore e lavoratore e permettere alle amministrazioni, in un regime di forte contenimento delle assunzioni, di modificare il regime orario dei propri dipendenti e reperire, così, maggiori risorse orarie lavorative. La circolare spiega che si è trattato di un potere eccezionale, che ha consentito alle amministrazioni di modificare unilateralmente il regime orario, in deroga alla regola generale che prevede la determinazione consensuale delle condizioni contrattuali.
Il medesimo articolo 16 ha consentito la modifica, prevedendo espressamente in capo alle amministrazioni l'obbligo di obbedire ai principi di buona vede e correttezza. Secondo la circolare, tale obbligo doveva essere adempiuto attraverso una valutazione ben ponderata delle esigenze organizzative dell'ente, in rapporto alla situazione personale del singolo dipendente. Allo scopo, spiega la circolare, era necessario un contraddittorio col dipendente, prima dell'emanazione del provvedimento unilaterale di revisione del rapporto orario, che tenesse conto non solo delle esigenze che a suo tempo indussero il dipendente a chiedere il part-time, oltre che quelle successivamente maturate. Non necessariamente, oltre tutto, secondo Palazzo Vidoni, la revisione del part-time doveva portare riportare il regime orario a tempo pieno. Le amministrazioni avrebbero potuto contare su almeno due altre opzioni: spostamento interno dei dipendenti o concedere al lavoratore un tempo congruo per riorganizzare la propria vita personale.
Criteri di priorità. Fissati i criteri in base ai quali i dipendenti pubblici potevano conservare il part-time, nonché ottenere ancora oggi, con priorità, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, pur divenuta discrezionale a seguito della legge 133/2008. La circolare ricorda alle amministrazioni la necessità di stabilire con provvedimenti organizzativi di carattere generale i criteri di priorità e la graduazione, ai fini della concessione del part-time, tenendo anche conto della sussistenza di disposizioni di legge e contrattuali che fondino tuttora un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente. Principale fattispecie che costituisce un diritto alla trasformazione a part-time è l'articolo 12-bis, comma 1, della legge 61/2000, ai sensi del quale hanno diritto ad accedere al part-time i lavoratori affetti da patologie oncologiche con residue capacità lavorative. I successivi commi 2 e 3, dell'articolo 12-bis, attribuiscono titoli di precedenza per il part-time ai lavoratori il cui coniuge o i cui figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; in terzo luogo i lavoratori che assistono conviventi con inabilità lavorative totali e permanenti, qualificate come gravi; seguono i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni; infine, lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave. La circolare considera meritevoli di tutela la posizione dei familiari di studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento. Nel caso in cui il lavoratore vanti un diritto alla trasformazione, l'amministrazione non può negare il part-time ed è tenuta ad adottare il provvedimento entro 60 giorni dalla domanda. Se, invece, l'istanza provenga da dipendenti che vantino diritti di priorità, le loro istanze andranno valutate con precedenza rispetto alle altre, ferma restando la discrezionalità della concessione della trasformazione.
