
L'istituto venne introdotto dall'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003 che, peraltro, non toccava il precedente contenuto della delega di riforma del 2003 e che consisteva in un anticipo del concordato triennale. Le regole precedenti possono essere così riassunte, muovendo dal presupposto che anche il concordato preventivo biennale futuro non dovrebbe discostarsi troppo da quel modello :
- l'operatività era per i periodi di imposta 2003 e 2004 con ammissione al regime di specie dei titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni;
- di fatto si trattava di una determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in alcune ipotesi, dei contributi previdenziali con la contemporanea sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale ed una limitazione dei poteri di accertamento in capo all'amministrazione finanziaria;
- il meccanismo matematico di applicazione del concordato prevedeva, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8%, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7%, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5%, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5%, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5% delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
Un particolare meccanismo era poi previsto in relazione al dato di partenza, nel momento in cui la norma faceva espresso riferimento ai ricavi e ai compensi dichiarati nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 nel caso in cui gli stessi fossero inferiori a quelli risultanti dalla applicazione degli studi di settore o dei parametri. Infatti, l'adesione al concordato preventivo era subordinata all'adeguamento ed all'assolvimento delle relative imposte. Il punto centrale del nuovo istituto era rappresentato dal vantaggio fiscale in termini di tassazione incrementale visto che la norma prevedeva, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'aliquota del 23%. Peraltro, con riferimento ai soggetti Ires, l'aliquota era del 33%. Evidentemente, saranno questi aspetti che dovranno tenere conto, congiuntamente, della contemporanea ridefinizione delle aliquote Irpef e della discesa dell'aliquota Ires. In tema di preclusione all'accertamento, erano invece disposte una serie di limitazioni in tema di accertamento induttivo nonché, in generale, una preclusione alla emissione di atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato
È lecito dunque attendersi che le linee guida del «nuovo» concordato non si discostino dalle regole conosciute e che l'agenzia delle entrate aveva illustrato nella circolare n. 5 del 2004. Sulla delega della riforma fiscale arriva il giudizio di Ivan Malavasi, presidente di Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti): «occorre che le misure individuate, e quelle allo studio, prevedano una riduzione tendenziale della pressione fiscale e che ancora una volta questa riduzione sia realizzata in modo tale da non penalizzare i consumi dei cittadini». Malavasi sottolinea infine la necessità di non modificare il meccanismo di revisione degli studi di settore. «Il meccanismo attuale», sottolinea il presidente di Rete Imprese Italia, «prevede già la possibilità di effettuare correzioni e revisioni, naturalmente concordate con le diverse organizzazioni della rappresentanza delle imprese».