Consulenza o Preventivo Gratuito

Ancor prima del reclamo possibile l'accertamento con adesione

del 02/07/2011
di: La Redazione
Ancor prima del reclamo possibile l'accertamento con adesione
Disciplina del reclamo per le liti di tributarie di valore non superiore a 20 mila euro alla verifica della compatibilità con gli altri istituti deflativi: dalla formulazione della norma non appare esclusa la possibilità che, sulla medesima questione, si possa attivare preliminarmente un tentativo di accertamento con adesione. Infatti, il riferimento alla necessità del passaggio dal tentativo di mediazione riguarda le fattispecie per le quali si intende proporre ricorso. Il che, evidentemente, potrebbe riguardare anche un accertamento per il quale non si è addivenuti a un accordo ovvero un altro atto neanche suscettibile di essere oggetto di adesione.

Sono queste alcune delle osservazioni che possono essere formulate alla luce di quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 come introdotto dal decreto legge presentato ieri al consiglio dei ministri ed ancora in attesa di una formulazione tecnica che abbia il carattere della definitività.

Il principio di base. Gli interventi in materia di contenzioso tributario hanno una linea comune in relazione sia alle pendenze esistenti che a quelle «future». Da un lato, infatti, viene prevista la possibilità di definire le liti pendenti con i noti meccanismi forfettari previsti dall'articolo 16 della legge n. 289 del 2002 e, dall'altro, viene introdotta questa nuova ipotesi del reclamo e della mediazione che, di fatto, ha la caratteristica di un accordo tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente. Il che, peraltro, avrebbe potuto forse far collocare questo istituto nell'ambito del decreto legislativo n. 218 del 1997 anziché nel decreto legislativo che regola il contenzioso. Ciò in quanto si tratta di una regolamentazione improntata all'obiettivo di evitare il giudizio in contenzioso.

L'ipotesi che viene introdotta appare abbastanza chiara nei suoi tratti fondamentali:

- gli atti sui quali si deve preliminarmente proporre reclamo sono quelli di valore non superiore a 20 mila euro. Sulla questione del valore della lite, il riferimento è alla imposta al netto di interessi e sanzioni e, dunque, da un punto di vista prettamente finanziario la controversia con l'amministrazione potrebbe essere di importo più elevato;

- il contribuente deve proporre reclamo necessariamente con riferimento agli atti avverso i quali si intende proporre ricorso. È questa la parte della norma che appare più interessante da un punto di vista tecnico in quanto si presta ad una serie di riflessioni in merito al momento rispetto al quale su di un atto si intende proporre ricorso nonché in merito alla tipologia di atto «reclamabile». In relazione al primo aspetto, va verificata la compatibilità del nuovo istituto con gli altri istituti deflativi quali, ad esempio, l'accertamento con adesione. Nella formulazione letterale, la norma non appare escludere l'ipotesi in cui il contribuente tenti di raggiungere un accordo mediante adesione con l'ente impositore ed al termine del contraddittorio, non avendo raggiunto l'accordo in questione, decide di proporre ricorso. Quindi un doppio possibile passaggio nel confronto con l'amministrazione finanziaria. Tutto questo a meno che la locuzione «si intende proporre ricorso» non sia da intendere come esplicativa di una reale ed immediata intenzione del contribuente analogamente al principio espresso, ad esempio, nell'ambito dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 relativamente alla acquiescenza rispetto ad un avviso di accertamento. In secondo luogo, la formulazione della norma non parrebbe escludere nessuna tipologia di quelle contemplate nel decreto legislativo sul contenzioso tributario nel momento in cui la norma in questione elenca in modo del tutto distinto i singoli atti impugnabili da parte del contribuente.

Gli aspetti di merito della norma. Per come la norma è strutturata, deve essere evidenziato che la sequenza del reclamo e della mediazione prevede una sorta di proposta inoltrata dal soggetto che propone reclamo e che è suscettibile di accoglimento o di rigetto da parte dell'amministrazione finanziaria. Che, peraltro, seguirà tale procedura con una struttura ad hoc differente rispetto a quella che ha provveduto alla emissione dell'atto. Vi sono poi alcuni aspetti che rendono il percorso del reclamo simile ad atti che vengono trattati nel contenzioso tributario, Questo aspetto viene richiamato mediante il rinvio alle disposizioni in materia di conciliazione giudiziale ovvero, più ancora, al fatto che il reclamo di fatto si tramuta in ricorso e dunque viene intrapresa la strada del giudizio tributario vero e proprio. Il passo dal reclamo al ricorso (da intendere come contenuto del reclamo) è fissato dal decorrere del termine di 90 giorni dal mancato accoglimento o dalla conclusione della mediazione considerando come anche l'ufficio appositamente identificato può procedere alla formulazione di una proposta in piena autonomia.

Duilio Liburdi

vota