Certo non va preso in considerazione l'ostruzionismo e il giudice non dispone la rinnovazione dell'avviso se l'assenza è dovuta a colpa; non si rinnova l'avviso neppure nei casi in cui è previsto che la notificazione avvenga mediante consegna al difensore. L'avviso deve essere notificato all'imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata al difensore a seguito di decreto di irreperibilità. Resta ferma la regola per cui la probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice, senza che tale valutazione possa essere contestata, neppure in appello.
Può essere che la notifica a mani non sia possibile e, a questo punto, salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dovrà disporre con ordinanza la sospensione del procedimento.
La sospensione del processo non può essere disposta in tre casi: 1) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca; 2) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare; 3) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo. In questi tre casi la sospensione non ha giustificazione in quanto si tratta di casi in cui per legge o per valutazione del giudice si ha modo di ritenere che l'imputato non sia all'oscuro del processo pendente.
Il decreto prevede, poi, i casi di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento. Ciò avviene se la notifica dell'avviso è stata effettuata mani; se l'imputato ha nominato difensore di fiducia; e in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti. A seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione il giudice deve fissare la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
Se ci sono più imputati la posizione dell'imputato che si avvantaggia della sospensione viene stralciata: il giudice deve disporre la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione.
A corredo della novità sulla sospensione il decreto fornisce prescrizioni sulla notificazione agli irreperibili con processo sospeso: la polizia giudiziaria notificherà l'avviso dell'udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.
Non appena effettuata la notifica, la polizia giudiziaria trasmetterà senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero.
