Minisanatoria. La minisanatoria, come accennato, opererà nei confronti dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps, pendenti al primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, e per i quali non sia intervenuta sentenza. Se il valore non è superiore, complessivamente, a 500 euro, tali processi si estingueranno di diritto con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione sarà dichiarata con decreto del giudice, anche d'ufficio, che all'uopo fisserà anche che le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate (articolo 310, ultimo periodo, del codice di procedura civile).
Pensioni prescritte in cinque anni. Novità di particolare rilievo è la previsione di un termine di decadenza dal diritto alle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale. In particolare, la manovra stabilisce che si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di una pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici (quindi di tutte le pensioni: vecchiaia, anzianità, superstiti, ecc.) nonché delle prestazioni erogate dalla gestione di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Il predetto articolo 24 disciplina la «gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti», vale a dire disoccupazione involontaria, cassa integrazione guadagni, cassa unica assegni familiari.
